Cosa si intende per spazio confinato?
Le definizioni di spazio confinato variano e non sono sempre esaustive, ma più comunemente si considera un luogo chiuso (in tutto o in parte) che, sebbene non progettato e costruito per l’occupazione permanente da parte di persone, può essere temporaneamente Occupazione per specifici interventi lavorativi (ispezione pulizia, manutenzione, ecc.)
Uno spazio confinato è uno spazio confinato caratterizzato da accesso difficile o limitato, ventilazione naturale sfavorevole, presenza di sostanze pericolose (quali gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, elettricità pericolosa, ecc.) o in assenza di ossigeno possono verificarsi lesioni gravi o mortali a causa dell’evacuazione o delle difficoltà di comunicazione.
I luoghi di lavoro rilevanti sono i luoghi di lavoro di cui agli articoli 63, 66 (allegato IV, punto 3) e 64. Art. 121 D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili). Gli esempi più comuni di ambienti confinati sono: pozzi, pozzetti, fognature, camini, fosse in genere, cunicoli, tubazioni, caldaie, ecc., vasche, canali, serbatoi di stoccaggio, ecc., tubazioni, contenitori, silos, gallerie.
Alcuni spazi confinati sono facilmente identificabili a causa delle ovvie restrizioni relative all’accesso e alla ventilazione e/o alla presenza di noti agenti chimici pericolosi.
L’obbligo di valutazione del rischio negli spazi confinati
Il Datore di Lavoro deve prestare attenzione e valutare sempre i rischi cui sono esposti i propri lavoratori e sé stesso.
La valutazione del rischio sicuramente è una delle prime attività che il Datore di Lavoro deve adempiere. I rischi presenti in uno spazio confinato possono essere molti e diversi tra loro, pertanto, è necessaria un’attenta analisi che richiede:
- piena consapevolezza del problema (agenti chimici ma non solo, anche presenza di gas inerti);
- identificazione degli ambienti confinati e valutazione della necessità di accedervi;
- identificazione dei pericoli;
- valutazione del rischio nell’ambiente di lavoro:
- definizione dei DPI ed attrezzature accessorie da utilizzare;

La formazione e addestramento dei lavoratori
Riguardo a formazione ed addestramento tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n° 177 del 14/09/2011.
La formazione e l’addestramento è sempre molto importante.
Si consiglia di effettuare la formazione:
- prima che il dipendente venga assegnato a compiti in cui sono presenti condizioni di ambiente confinato o sospetto di inquinamento;
- quando ci siano cambiamenti nelle mansioni;
- ogni volta che vi sia un cambiamento nelle attività soggette a permesso per ambiente confinato o sospetto di inquinamento che comprende un pericolo o l’utilizzo di un DPI per il quale il dipendente non è stato addestrato;
- Per gli aspetti organizzativi, un importante riferimento è rilevabile ai punti 2, 3 e 7 dell’Accordo SR del 2011, dove, ai fini di una corretta didattica, sono da considerare sia la differenza tra i percorsi di formazione teorica e la necessaria attività addestrativa, sia la durata dei corsi. Nel primo caso è possibile ipotizzare la contemporanea presenza di più lavoratori, mentre nella parte pratica, tenuto conto che ogni operatore deve acquisire una specifica capacità nell’utilizzo di attrezzature, strumentazione e DPI specifici, il rapporto docente/discente dev’essere proporzionato al fine di assolvere allo scopo.
Quali DPI è opportuno utilizzare negli spazi confinati?
I DPI più utilizzati da un operatore che svolge attività in ambienti confinati sono: Indumenti ad alta visibilità (norma EN 471) Scarpe di sicurezza (norma EN 347 S3) Guanti di protezione (norma EN 420, EN 374).
Area Tecnica Meleam