Nel caso di specie, la dipendente di una Srl, nell’utilizzo di una macchina da taglio per alimenti, veniva in contatto con le lame rotanti del dispositivo, ancora in movimento, procurandosi gravissime lesioni ad entrambe le mani con conseguente malattia superiore a quaranta giorni e indebolimento permanente dell’organo della prensione.
L’s.r.l. era ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 art. 25 septies comma 3, in quanto commesso da soggetto che rivestiva la qualifica di rappresentanza e di amministrazione dell’ente. Al delegato alla sicurezza – nominato anche RSPP dell’organizzazione – veniva contestata la circostanza di non avere adottato misura idonea ad eliminare i rischi dovuti all’utilizzo di una macchina priva di dispositivi di protezione delle parti taglienti in movimento e di averne permesso l’uso a personale non debitamente formato e addestrato.
Il giudice di appello, chiariva che “sebbene normalmente il R.S.P.P. sia un mero ausiliario del datore di lavoro, nel caso in specie era stato investito, mediante specifica procura speciale di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, esclusa ogni ingerenza dell’organo amministrativo dell’azienda e con diretta disponibilità di mezzi necessari per l’adempimento dei compiti stessi: dunque, aveva una vera e propria autonomia gestionale e di spesa pari a quella di soggetto in posizione apicale, oltre ad avere veri e propri poteri di rappresentanza“.
Proposto ricorso per cassazione, la s.rl. lamentava che i giudici di merito si erano limitati a ravvisare il rapporto di causalità materiale e a accertare l’inosservanza di una regola cautelare, ma avevano del tutto omesso di verificare se l’evento realizzatosi costituisse la normale conseguenza della regola cautelare disattesa e tale profilo di criticità non aveva avuto alcuna risposta in quanto la Corte di appello si era limitata a riscontrare la pericolosità della macchina e la inosservanza degli obblighi organizzativi nella suddivisione del lavoro per sostenere che il responsabile della sicurezza aveva la possibilità di intervenire per colmare i difetti endemici del macchinario.
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Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34943/2022 accoglieva il ricorso dell’ente, annullando la sentenza impugnata. Ed infatti, sulla scorta delle considerazioni argomentate dai giudici di legittimità, deve essere attentamente esaminato il dato letterale della disposizione di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), che non è rivolta ad individuare gli apicali nel settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto), bensì a indicare la massima espressione di rappresentanza e di gestione dell’ente.
Rappresentava come la figura del RSPP, se da un lato poteva concorrere con quella datoriale nell’ambito della responsabilità penale per fatto illecito con riferimento all’inosservanza degli obblighi sugli stessi rispettivamente gravanti, non poteva essere confusa con quella apicale, titolare di effettivi poteri gestionali come prospettato dal giudice di appello, ai fini della configurazione della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2001 art. 5 lett. a) risultando pacifico che il delegato alla sicurezza nella protezione e prevenzione degli infortuni costituisce una figura ausiliaria e consultiva rispetto a quella gestionale, di talché la sua azione avrebbe dovuto essere ricondotta alla ipotesi di cui all’art. 5 lett. b) stesso testo, e cioè ai soggetti sottoposti al controllo e alla direzione di un soggetto apicale.
Conclusione
Ne emergeva un vizio delle sentenze di merito nell’aver operato una equiparazione tra il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza ed il riconoscimento di una veste apicale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Così, il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, in virtù di specifica delega di funzioni in materia di prevenzione sul lavoro, non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza che coinvolgono l’ente o una sua articolazione organizzativa.
Avv. Anna Verriello
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