Il settore più a rischio in tale ambito è quello sanitario in quanto i lavoratori sono continuamente esposti al rischio di punture di ago e ferite da taglio.

La pericolosità di tali infortuni è strettamente connessa al rischio di infezione legato alla presenza di agenti patogeni nel sangue (virus, batteri, micosi, altri microrganismi).

Le malattie che si potrebbero contrarre sono numerose, e non tutte comuni come l’immunodeficienza umana (HIV), l’epatite di tipo B (HBV) o di tipo C (HCV).

A quale norma si deve fare riferimento?

La Direttiva 2010/32/UE e le successive integrazioni  affrontano tale problematica dando attuazione all’accordo quadro in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario concluso da HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici).

Quali sono le misure di valutazione da attuare?

E’ necessario, come definito dall’art.286-quinquies, che siano determinati il livello di rischio espositivo e le malattie a cui si è esposti in relazione alla tipologia di lavoro svolto valutando, quindi eventuali possibili contatti con sangue ed altri veicoli di infezione. Saranno da valutare, inoltre, tutte le misure tecniche, organizzative, e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello di qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro.

Quali sono le misure di prevenzione specifiche?

L’art. 286-quinquies impone:

  1. la definizione ed attuazione di procedure di utilizzo ed eliminazione in sicurezza di dispositivi taglienti e contaminati garantendo uno smaltimento adeguato;
  2. eliminazione di oggetti taglienti o acuminati quando non c’è necessità di utilizzo;
  3. adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
  4. divieto di reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi adeguatamente predisposti;
  5. sorveglianza sanitaria;
  6. adeguata formazione riguardo l’uso dei dispositivi medici, procedure da attuare post-esposizione, profilassi da attuare in seguito a ferite o punture;
  7. informazione tramite attività di sensibilizzazione.

A quanto ammontano le sanzioni?

Il datore di lavoro inadempiente è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda che va da € 2.740,00 a € 7.014,00 in caso di violazione dell’art.286-quinquies; nel caso in cui non sia rispettato l’art. 286-sexies le sanzioni sono le stesse previste sia per il datore di lavoro che per i dirigenti.