Molto interessante è la sentenza del 15.1.2018 numero 749, riguardante l’infortunio di una insegnante colpita ad un occhio da un tappo di bottiglia aperta da un alunno, durante dei festeggiamenti avvenuti in orario di lezione.

L’insegnante – le cui richieste risarcitorie erano state respinte nei precedenti gradi di giudizio – aveva sostenuto che l’introduzione nella scuola di bevande alcoliche configurasse un aggravamento del fattore di rischio professionale, in ragione dell’alterazione che le stesse potevano indurre negli alunni, con conseguente responsabilità dell’istituto scolastico che ne aveva autorizzato l’ingresso.

La Suprema Corte, sul presupposto della natura contrattuale della responsabilità derivante dall’art. 2087 c.c., ha dichiarato che detta responsabilità sussiste solo qualora si tratti di specifici comportamenti datoriali idonei a determinare un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, e non anche a fronte di condotte anomale, imprevedibili e non evitabili con l’impiego dell’ordinaria diligenza.

Dunque nessun addebito può farsi perciò al datore di lavoro quando la sua condotta sia stata improntata alla diligenza professionale, non sia stata negligente (imprudente, imperita, inesperta), in relazione allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che, in fatto, è accaduto.

La Cassazione ha perciò ritenuto congruamente motivato il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo il quale il non proibire l’iniziativa del festeggiamento, attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità e, dunque, in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi concreti che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito e non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse stata in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica.

La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno (avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche.

La Suprema Corte ha ribadito anche nel caso concreto di specie che in tema di infortuni sul lavoro, non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili.

La diligenza esigibile dalla parte datoriale deve essere commisurata alle circostanze specifiche emergenti dal caso concreto.

Deve invece escludersi il diritto del lavoratore al risarcimento quando il danno non risulti diretta e comprovata conseguenza di un comportamento datoriale in violazione dei propri doveri di prevenzione e protezione.

Risulta chiaro da queste sentenze che il lavoratore che agisce per il riconoscimento dei danni da infortunio sul lavoro ha l’onere di allegare in modo non generico, dettagliando le circostanze, l’esistenza del fatto materiale e delle regole di condotta prevenzionistica che ritiene concretamente violate, nonché, di dimostrare come il datore di lavoro si sia comportato violando le clausole contrattuali, le norme inderogabili di legge, o le regole generali di correttezza e buona fede che, nell’esercizio dell’impresa, impongono l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

Mancando tali allegazioni, la pretesa risarcitoria risulterà infondata, non potendosi legalmente configurare una responsabilità oggettiva datoriale collegata all’obbligo di prevenzione e sicurezza di cui all’articolo 2087 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione civile sezione lavoro sentenza n. 16026/2018 ha poi ancora una volta confermato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.

Il fondamento normativo è ovviamente l’ art. 2087 Codice civile ai sensi del quale il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di impiegare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.