Le norme in materie di sicurezza sul lavoro tutelano tutte le forme di lavoro anche nel caso in cui non sussiste un normale rapporto di lavoro e quindi anche nel caso in cui un familiare collabora saltuariamente nell’azienda di famiglia.
Secondo la nuova norma in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è posto in evidenza, riguardo l’individuazione della figura di datore di lavoro, che è ha una maggiore rilevanza l’esistenza di un potere decisionale e di responsabilità nell’impresa, piuttosto che la titolarità del datore di lavoro.
Ovvero se ad esempio in un’azienda il titolare non è mai presente, ma un suo subalterno ne fa le veci, nonostante da contratto questi sia alla pari degli altri dipendenti, secondo la norma sarà considerato titolare del rapporto di lavoro.
Di conseguenza tutte le responsabilità, anche per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro, ricadono direttamente sul titolare effettivo dell’impresa.
Un caso pratico di prestazione occasionale non ritenuta tale dalla Corte di Cassazione è il seguente:
All’interno di un laboratorio di una panetteria, il figlio del titolare dell’Azienda, per rimuovere un residuo di lavorazione dall’impastatrice ha inserito una mano nella stessa provocandosi un trauma da schiacciamento, dato che la mano è stata trascinata all’interno del rullo
Al titolare dell’attività è stato contestato l’uso di un macchinario privo di apparato di segregazione delle parti in movimento nonchè di microinterruttore di sicurezza.
E’ stato condannato dal Tribunale in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p., commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La sentenza è stata confermata in corte d’appello e successivamente il titolare ha fatto ricorso in Corte di Cassazione.
Nel formulare la contestazione il titolare della panetteria ha specificato che in primis la vittima prestasse attività lavorativa nel laboratorio, perché era in realtà il figlio che si trovava occasionalmente nel laboratorio senza che tuttavia svolgesse attività lavorativa e altresì sostenendo che occasionalmente è intervenuto sulla macchina impastatrice. E quindi le accuse erano infondate considerando che non si trattasse di un lavoratore.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto però il ricorso infondato sostenendo che l’indagine compiuta dall’ASL di laboratorio di panetteria aveva appurato che il giovano infortunato, in realtà, lavorava nell’azienda occupandosi della contabilità e prestando aiuto nel laboratorio, seppure saltuariamente, e ponendo in evidenza che “la disciplina legale e particolarmente il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un’impresa familiare”.
ll Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2 nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996”, prosegue la Sez. IV, “innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l’accento, ai fini dell’individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell’impresa, sull’esistenza di poteri decisionali.
Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza”.
La Suprema Corte ha posto altresì in rilievo che “tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato articolo 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione” per cui la stessa conclude, con riferimento al caso in esame, che la relazione di fatto porta alla applicabilità della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che correttamente è stata ritenuta dalla Corte di Appello l’esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi obblighi in materia antinfortunistica pur in presenza del vincolo familiare.
“Del resto”, prosegue la Sez. IV, “già nel passato questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di focalizzare il rapporto di lavoro subordinato sulla reciproca relazione di fatto tra i soggetti che vi sono coinvolti; configurandolo anche quando il lavoro viene svolto per mero favore (Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273).
Questa configurazione dei ruoli e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione del lavoro si rinviene pure nel Testo Unico per la sicurezza che ha compiuto una più estesa opera definitoria, senza tuttavia modificare significativamente i tratti delle figure indicate”.Per quanto riguarda, infine, la ipotizzata interruzione del nesso causale legata ad una condotta straordinaria ed imprevedibile del lavoratore, la Suprema Corte ha tenuto a ribadire quanto più volte indicato in precedenti sentenze e cioè che “la disciplina prevenzionistica mira a tutelare pure il lavoratore dai suoi stessi errori, purché essi non siano completamente esorbitanti rispetto alla attività in atto”.
Nel caso in esame, conclude la Sez, IV, “la condotta del lavoratore si era inserita appieno nell’area di rischio tipica della lavorazione, quella del contatto improprio con le parti in movimento delle macchine per impastare utilizzate nel laboratorio di panetteria, per cui tale rischio avrebbe dovuto essere adeguatamente previsto e governato dall’imputato”.
In conclusione anche il lavoratore saltuario, il figlio che lavora nell’attività di famiglia o il socio che presta qualche servizio nell’impresa deve essere tutelato e formato per quel che riguarda la sicurezza sul lavoro.