http://vocedistrada.it/wp-content/uploads/2018/02/whistleblowing.jpg

Il whistleblower è il lavoratore dipendente, impiegato nel settore pubblico o privato, che durante la propria attività lavorativa rileva e segnala reati o irregolarità dei quali viene a conoscenza e che potrebbero danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa impresa.

Il whistleblowing è uno strumento legale pensato per informare tempestivamente in caso di rilevazione di eventuali rischi, ad esempio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, corruzione, concussione ed altro ancora.

Tale legge offre, in sintesi, una tutela legale per i lavoratori che dopo aver denunciato le irregolarità subiscono ritorsioni da parte del denunciato.

Qual’è la normativa di riferimento?

La legge n.179 del 30 Novembre 2017 in materia di whistleblowing si compone di tre articoli ed ha come principale obiettivo quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori, ampliando la disciplina di cui alla legge Severino.

Le novità principali introdotte sono le seguenti:

  • Le nuove norme modificano il preesistente art. 54 bis del TU del Pubblico Impiego, stabiliscono che il dipendente protagonista della segnalazione non può essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano ripercussioni sulle condizioni di lavoro;
  • In caso di licenziamento la nuova disciplina prevede la reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento e l’annullamento di tutti gli atti discriminatori o ritorsivi, spetterà al datore di lavoro provare che le misure adottate siano legate a ragioni estranee;
  • L’ANAC, ente a cui l’interessato o i sindacati comunicano gli atti discriminatori,applica all’ente responsabile una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro ed una da 10.000 a 50.000 euro al responsabile che non abbia effettuato la verifica e l’analisi delle segnalazioni;
  • La segretezza dell’identità del denunciante, coperta secondo quanto disposto dall’art. 329 del Codice Penale. Il contenuto della segnalazione potrebbe essere anche protetto mediante l’utilizzo di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante ed il contenuto della denuncia;
  • Il blocco della tutela, secondo quanto previsto dall’art. 1, nel caso in cui il dipendente segnalante sia condannato in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o in caso di responsabilità civile per dolo o colpa grave;
  • La validità di quanto previsto dalla legge riguarda non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per gli enti pubblici economici e di diritto privato sotto controllo pubblico e le imprese che forniscono beni e servizi alla PA. La disciplina coinvolge anche, come previsto dall’art.2 della legge,il settore privato;

L’art.3 introduce, poi, la giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale al fine di garantire l’integrità delle amministrazioni alla prevenzione e repressione dei comportamenti illegittimi.