A seguito di una segnalazione indirizzata al Garante per la Protezione dei Dati e ad una serie di accertamenti effettuati dallo stesso organo, veniva irrogata una sanzione nei confronti della società in house Kyma Mobilità – Amiu di Taranto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Taranto.

Il caso nasceva nel 2021 con l’installazione di videocamere utili per limitare l’abbandono di rifiuti in maniera illegale. Nello specifico, la questione oggetto di controversia consisteva nella pubblicazione sul profilo Facebook della società in house, a dire di quest’ultima “al fine di deterrenza”, di alcuni video o foto che ritraevano cittadini abbandonare rifiuti in una zona vietata.
Orbene, il Garante della Privacy, successivamente, si è espresso in merito, affermando che, mentre le riprese erano legittime, in quanto effettuate per finalità di accertamento di illeciti, “il fine di deterrenza” è in contrasto con l’articolo 5, par. 1 lett. B del regolamento EU 679/2016.
Inoltre, la società incaricata dall’amministrazione comunale, non essendo stata nominata responsabile del trattamento, lo effettuava senza autorizzazione, in violazione dell’Art. 28. Per di più, la stessa società non aveva provveduto a nominare un DPO.

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Sanzioni

Il Garante Privacy, nelle motivazioni della sanzione, ha rilevato come l’attività svolta fosse di per sé lecita, trattandosi dell’esecuzione di un obbligo legale del Comune. Tuttavia, non sono stati rispettati i principi di correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità, che devono essere determinate, esplicite e legittime.
Il Garante, valutato il contesto, ha optato per l’irrogazione di una sanzione al Comune di Taranto che dovrà corrispondere un ammontare di 150.000 euro per illecito trattamento dati per la violazione degli artt. 5, 12, 13, 14, 28 e 35 del Regolamento, mentre alla società una sanzione amministrativa di 200.000 euro per illecito trattamento dati in violazione degli artt. 5, 6, 28 e 37 del Regolamento.

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