Chi sono i soggetti coinvolti?
Il D.P.R. 462/2001 impone al datore di lavoro di inviare entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all’I.S.P.E.S.L., all’A.S.L. o all’A.R.P.A. di competenza territoriale. In alternativa può inviare la dichiarazione di conformità allo sportello unico per le attività produttive nei comuni ove sia stato attivato.
Il datore di lavoro quindi ha l’obbligo di accertare i requisiti di sicurezza degli impianti elettrici, deve regolarizzare ed effettuare la manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Inoltre deve predisporre una verifica periodica degli stessi impianti a suo carico.
Le verifiche devono essere effettuate:
- Ogni 5 anni nel caso in cui gli impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (ad es. nel caso di piccole attività);
- Ogni 2 anni, invece, è necessario effettuare la verifica periodica degli impianti installati in cantieri temporanei e/o mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro, per poter effettuare una verifica, può rivolgersi alle A.S.L., all’A.R.P.A. o eventual organismi esterni indicati dai Ministero delle Attività Produttive. Ogni qualvolta il datore di lavoro esegue una verifica periodica deve conservare il verbale relativo di modo da poterlo esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
Per quel che riguarda la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dall’installatore ed inviata entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche all’ISPESL, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. Qualora sia presente la possibilità dell’utilizzo dello sportello unico, il datore di lavoro può presentarlo tramite quest’ultimo.
Se l’impianto è stato installato anticedentemente al 23 Gennaio 2002, data dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001, si è unicamente l’obbligo di far effettuare le verifiche periodiche; in ogni caso, qualora vi fossero modifiche all’impianto quali: la cessazione dell’esercizio, modifiche sostanziali preponderanti, trasferimento o spostamento degli impianti, ecc… è obbligatorio farne comunicazione all’ISPEL, all’ASL o all’ARPA.
Quali sono gli obblighi delle imprese installatrici?
L’installatore, in conformità della normativa vigente, deve rilasciare dichiarazione di conformità, prevista dall’art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008. Inoltre l’articolo 6, prevede l’obbligo per le imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d’arte.
Chi deve effettuare le verifiche?
Il soggetto che esegue la verifica periodica deve rilasciare il relativo verbale al datore di lavoro che deve quindi conservarlo ed esibirlo su richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre, colui che effettua la verifica, nel corso dell’attività di controllo è obbligato dalla legge all’adozione di tutte le norme antinfortunistiche, e qualora la sua attività causi un danno ad un altro soggetto, dovrà dimostrare di aver utilizzato tutte le cautele previste per evitare il danno.
Chi sono gli organismi abilitati alla verifica?
Gli organismi che possono procedere alla viglianza sono gli organismi pubblici di vigilanza, le ASL, l’ARPA e l’iSPESL.
Il verbale rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi, a seguito di una verifica periodica. Allo scopo di identificarsi all’interno dell’impianto, gli organi competenti devono presentare un tesserino di riconoscimento, ove sia riportato il nominativo dell’organismo, gli estremi del decreto di abilitazione, le generalità e la foto del verificatore.
Che tipi di verifiche possono esserci?
- Verifiche a campione
- Il D.P.R. 462/2001 dispone, precisamente nell’art. 3, che la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente, visti anche il gran numero di impianti esistenti sul territorio nazionale, possa essere effettuata a campione da parte dell’ISPESL, che d’intesa con le singole regioni, esercita attività di controllo, verifica e sorveglianza, trasmettendone successivamente i risultati all’ASL o all’ARPA.
- L’ISPESL, d’intesa con le singole regioni, stabilisce con cadenza annuale le verifiche a campione sulla base dei seguenti criteri:
- localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo ove sia situato l’impianto;
- tipo di impianto soggetto a verifica;
- dimensione dell’impianto.
- Le spese per l’effettuazione della verifica sono a carico del datore di lavoro. Nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione, a causa dell’elevato rischio e pericolosità, la prima verifica viene eseguita su tutti gli impianti denunciati dagli organi di controllo.
- Verifiche periodiche
- Sono a cura del datore di lavoro, che deve rivolgersi all’ASL o all’ARPA di competenza territoriale o agli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.
- Le verifiche devono effettuate con intervalli non superiori a 5 anni, o 2 anni nel caso di impianti elettrici installati in cantieri o in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio, proprio a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori.
- Le verifiche effettuate sono a spese del richiedente, ed il soggetto che effettua la verifica periodica deve rilasciare un verbale al datore di lavoro che deve essere conservato ed esposto su richiesta degli organi di vigilanza.
- Verifiche straordinarie
- Sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o eventuali organismi indicati dal Ministero delle attività produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
- Le verifiche sono effettuate a tutela dell’incolumità pubblica.
- Per evitare contraddizioni, nel caso di modifiche o cessazioni dell’esercizio, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’ARPA, all’ASL o all’ISPESL tutte le modifiche sostanziali preponderanti, o l’eventuale trasferimento o spostamento degli impianti.
Quali sono le sanzioni previste?
Il D.P.R. n. 462/2001 non prevede delle sanzioni specifiche in caso inottemperanza degli obblighi previsti dallo stesso.
Tuttavia l’art. 87 del D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione del datore di lavoro nel caso di una mancata effettuazione delle verifiche previste dalla legge del D.P.R. 462/2001 e per l mancanza di controll degli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Se il datore di lavoro non sottopone gli impianti a regolare manutenzione è possibile l’arresto da tre a sei mesi con una ammenda da 2000 a 10000 euro.
Le sanzioni possono essere comminate dai tecnici ASL, ARPA ISPESL, mentre i tecnici degli enti di terza parte dovranno segnalare quanto riscontrato alle autorità competenti. Nel caso in cui dovessero risultare violazioni di legge si procede all’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 758/94. Essendo l’obbligo a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche, in sede di vigilanza, diventa una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro.
Il verificatore, inoltre, è civilmente responsabile, nei confronti del datore di lavoro e dei lavoratori, dei danni provocati da un impianto difettoso, e secondo l’articolo 2050 è tenuto al risarcimento, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.
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