La valutazione del rischio incendio è un elemento essenziale del DVR aziendale. Dal 28 ottobre 2022 le regole per la sua redazione cambiano, per effetto della progressiva entrata in vigore dei 3 decreti del settembre 2021. Che cosa cambia e come comportarsi?
Quando è obbligatoria la valutazione del rischio incendio?
Nei luoghi di lavoro, sempre!
Chi si occupa della valutazione rischio incendio?
Nei luoghi di lavoro, sempre! Come per ogni valutazione di un rischio specifico, la valutazione rischio incendio è un obbligo in capo al datore di lavoro. Figure consulenziali, a partire dal RSPP per passare a tecnici e professionisti antincendio possono supportare il datore di lavoro, su sua decisione, nell’elaborazione della valutazione rischio incendio.
Bisogna evidenziare quella che è la differenza tra la valutazione rischio incendio e le pratiche di prevenzione incendi (DPR 151/2011) anche dette “certificati di prevenzione incendi”. Sono le figure iscritte agli albi professionali o abilitati secondo il D. lgs. 139/2006 a gestire questo tipo di pratiche. Nel caso della valutazione del rischio incendio, invece non vi è un vincolo in merito al titolo professionale (ferma restando la competenza in materia!).
Hai bisogno di effettuare una valutazione rischio incendio per essere al passo con la nuova normativa?
In quale decreto sono presenti le indicazioni per una corretta valutazione del rischio incendio?
Nel decreto 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Quattro i dettagli da avere chiari rispetto al decreto 3 settembre 2021:
- abroga integralmente il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, riferimento storico che va quindi in pensione;
- si applica ai luoghi di lavoro, esclusi i cantieri temporanei e/o mobili;
- impone al datore di lavoro di comprendere nel DVR la valutazione del rischio incendio e le relative misure di prevenzione e protezione, rendendola coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione;
- prevede che per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, la valutazione possa essere effettuata secondo criteri semplificati contenuti nell’allegato I al decreto stesso, mentre per tutti gli altri luoghi di lavoro i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).

Quando è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio?
Art. 29, comma 3 del D. Lgs. 81/08
La valutazione deve essere immediatamente rielaborata in occasione:
- di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Area Tecnica Meleam
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