OMESSO CONTROLLO DELL’ADOZIONE DA PARTE DEL SUB-APPALTATORE DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22013 del 18 maggio 2018 afferma che il committente ha responsabilità per un infortunio “nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale”.
L’evento infortunistico
All’imputato viene contestato, nella qualità di amministratore delegato della società XXX s.r.l. nonché di responsabile di cantiere in relazione ad un lavoro “di avere affidato parte di tali lavori in subappalto alla ditta G.G. senza previamente verificare che tale ditta avesse le necessarie capacità tecniche e di sicurezza sul lavoro, come prescritto dall’art. 36 lett.a) del d.lgs. n. 81/ 2008, tollerando che, nell’ambito del cantiere, i dipendenti della ditta G.G. eseguissero operazioni gravemente imprudenti ed imperite (art. 26, comma 2, e art. 97 d.lgs. n. 81/08)”.
Con tale condotta si cagionavano lesioni personali a Y.P. “che, nell’eseguire la posa in opera della pavimentazione di un edificio.
Infine la società XXX s.r.l. veniva chiamata a rispondere “dell’ illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 perché F.T. commetteva il reato sopra indicato, in assenza di moduli organizzativi tali da assicurare un controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e di verifica della sicurezza nei cantieri, nell’interesse esclusivo della società, tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dall’utilizzo di ditte economiche non operanti in regime di sicurezza”.
Le conclusioni della Cassazione
Il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio nel caso di omesso controllo dell’adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale.