Datore di Lavoro

Approfondiamo il tema della responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, riguardo come si esprime la normativa sulla responsabilità civile, penale ed amministrazione e sulla costituzione di parte civile.

Le parti sociali sono una fonte molto ricca di elaborazione di documenti non solo in materia di prescrizioni per la prevenzione, ma anche di principi ed esperienze relativi alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Una breve premessa storico-giuridica sulla normativa nazionale e comunitaria

Il lavoratore deve essere assistito durante tutta la storia lavorativa, già durante la rivoluzione francese si parlava di come dovesse essere la società stessa a dover provvedere alla sussistenza di tutti i membri.

Come accadeva, dunque nel XIX secolo, allo stesso modo oggi coloro che assumono una nuova figura, per godere delle sue prestazioni, deve farsi anche carico dell’assistenza e della sicurezza in caso di infortuni o di malattie professionali.

Il soggetto che deve garantire il lavoratore, dunque, è il suo datore di lavoro, sia esso un individuo o una persona giuridica.

La responsabilità del datore di lavoro nasce direttamente dalla nostra Costituzione (art. 32 – tutela della salute nei luoghi di lavoro, art. 35 – tutela del lavoro, art. 38 – tutela del lavoratore in caso di infortunio o malattia, art. 41 – l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, nonché ribaditi dalle norme dell’ordinamento dello Stato Italiano.

Nell’ambito dell’ordinamento della legge italiana, la prima legge a prevedere la tutela del lavoratore è stata quella n. 80 del 17 Marzo 1898, essa costituisce la prima normativa nella materia prevedendo una assicurazione obbligatoria per il lavoratore da parte del datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro.

Il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene successivamente emesso nel 1904; nel 1935 si riconfermava, ancora una volta, la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il Testo Unico del 1965 e del 2000 costituiscono l’attuale normativa speciale di riferimento.

In sede penale, inoltre, sono presenti ulteriori disposizioni che prevedono la responsabilità del datore di lavoro per particolari fattispecie criminose per non parlare di tutti i reati contravvenzionali per omissioni di misure di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/64 e successivamente citato dal D.Lgs. 81/2008.

Altrettanti riconoscimenti del diritto alla salute ed alla sicurezza del lavoratore con conseguenti obblighi per chi ne è datore di lavoro, sono chiaramente previsti dal diritto comunitario.

Riguardo quest’ultimo il regolamento CEE 14/06/1971 n. 1408 afferma il diritto di rivalsa degli Enti Assicuratori nei confronti del Responsabile dell’infortunio, ed in particolare va ricordata la Direttiva 39/331 art. 5 che riconosce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro per l’inosservanza dei suddetti principi è riconosciuta, quindi, anche in sede di diritto comunitario, con la conseguenza che un’eventuale normativa interna di uno Stato membro non potrebbe escludere tale responsabilità in quanto contraria a norme prevalenti sulla normativa nazionale.

Anche la Costituzione Europea ha ribadito il diritto alle condizioni di lavoro sane e sicurezza (art. II-91) ed il diritto ad un livello elevato di protezione della salute umana (art. II-95).