Gli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. 81/08 presuppongono un rapporto di appalto, d’opera o di somministrazione secondo le definizioni civilistiche di tali tipi di contratti ma non è escluso che possano applicarsi anche a altri tipi di rapporto.

Una sentenza questa in commento molto interessante perché dà una interpretazione analogica dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante la sicurezza negli affidamenti di lavori, servizi o forniture e richiama, come aveva già fatto in passato in altre espressioni, il concetto di interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo, condizione questa principale perché scattino gli obblighi, dallo stesso art. 26 previsti, dello scambio di informazioni, della cooperazione, del coordinamento da parte del committente nonché della redazione del Duvri e cioè del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. A spingere la suprema Corte ad avanzare una singolare interpretazione analogica dell’art. 26 in questa circostanza è stato il ricorso alla stessa presentato dal rappresentante legale di una società cooperativa, committente di una fornitura di una partita di mangime, condannato per il reato di omicidio colposo  posto in essere ai danni dell’autista di una ditta di trasporti rimasto folgorato durante le operazioni di scarico del mangime stesso in un silos ubicato nell’azienda committente a seguito del contatto di un braccio metallico dell’autocarro contenente il mangime con una sovrastante linea elettrica in tensione.

 

Avendo il ricorrente sostenuto che il rapporto che legava il committente all’impresa di trasporti nella circostanza non rientrava nella tipologia dei rapporti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, legati a contratti di appalto o di servizio o di somministrazione per cui non erano applicabili le disposizioni di cui all’articolo medesimo, la suprema Corte nel rigettare il ricorso ha sostenuto che pur se è vero che gli obblighi di cui al citato art. 7 (e quindi di cui all’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) presuppongono un rapporto di appalto o di somministrazione, secondo le definizioni civilistiche di tali tipologie contrattuali, non si esclude che gli obblighi stessi si possano applicare ad altre tipologie di rapporti, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa.

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello., in parziale riforma della sentenza del Tribunale appellata dal rappresentante legale di una società cooperativa che gestiva un allevamento e committente della fornitura di una partita di mangime, condannato per il reato di cui all’art. 589 comma 1 e 2, cod. pen., posto in essere ai danni di un lavoratore a seguito di incidente sul lavoro, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti rispetto all’aggravante contestata e ha rideterminato la pena inflitta confermando nel resto.

 

All’imputato era stato contestato di avere con violazione degli artt. 7 comma. 1 lett. b) e comma 2 lett. a), 21 comma 1 e 35 comma 1 del D. Lgs. 626/94 e, comunque, per colpa, costituita da imprudenza, negligenza e imperizia, cagionato la morte di un’autista alle dipendenze di una ditta che aveva trasportato del mangime. Questi stava procedendo alle operazioni di scarico del mangime nei silos della ditta committente allorquando una parte del braccio metallico dell’autocarro utilizzato per lo scarico è entrato in contatto con i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione provocando così la morte dell’operatore per folgorazione. L’imputato, in particolare, secondo il capo d’imputazione non avrebbe fornito le dovute informazioni, collaborando con il datore di lavoro della vittima, sulle precauzioni da adottare per scongiurare il contatto con i cavi scoperti della linea elettrica e non avrebbe provveduto alle dovute protezioni con i vari rimedi possibili (la messa fuori tensione della linea durante le operazioni, la protezione elettrica con apposita tubazione, la schermatura della linea).

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore formulando alcune motivazioni. La difesa ha evidenziato innanzitutto che tra la società committente e l’impresa di trasporti non sarebbe stato stipulato alcun contratto di appalto, condizione necessaria questa perché lo stesso potesse assumere una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore vittima dell’infortunio. I giudici del merito, ha sostenuto il ricorrente, avrebbero operato, sia pure con motivazioni tra loro differenti nel primo e nel secondo grado, una interpretazione analogica della norma di riferimento, includendo il tipo contrattuale in atto nel novero di quelli per i quali il legislatore ha previsto gli obblighi a carico del committente, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 14 delle preleggi.

Sotto altro profilo, il ricorrente ha rilevato che la norma in esame pone a carico del datore di lavoro un obbligo di informare l’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi prestatori d’opera, ma non anche i singoli suoi dipendenti. La formazione di costoro resta appannaggio del datore di lavoro, tenuto a trasmettere le informazioni e conoscenze ricevute dal committente. L’istruttoria avrebbe dimostrato che i lavoratori della ditta di trasporti avevano ricevuto tali indicazioni dal loro datore di lavoro, a sua volta informato dal committente, e che il lavoratore infortunato, in particolare, nei tre anni precedenti della sua attività lavorativa, aveva effettuato decine di trasporti presso l’allevamento ed era perfettamente a conoscenza della presenza della linea elettrica e della manovra da compiersi. La  parte ricorrente ha osservato altresì che, se pure è vero che il pericolo di contatto con la linea elettrica era riconoscibile anche dagli esterni, non sarebbe altrettanto vero che tale pericolo era comune a personale estraneo alla ditta dei trasporti, essendo le operazioni di carico e scarico del mangime all’interno dell’allevamento compiute in totale autonomia senza aiuto o interferenza da parte di alcuno con la conseguenza che il rischio del contatto con la linea elettrica era del tutto estraneo ai lavoratori dipendenti dell’allevamento, le cui mansioni erano espletate interamente a terra.

 

Le decisioni in legittimità della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuti infondati i motivi del ricorso che ha pertanto rigettato. In premessa la stessa, con riferimento alla cornice normativa nella quale va inquadrato il caso e valutati gli obblighi derivanti dalla coesistenza di due organizzazioni lavorative nel medesimo contesto, ha evidenziata la corrispondenza contenutistica, dopo l’abrogazione del D. Lgs. n. 626 del 1994 e l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008, delle norme di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 626/94 e all’art. 26 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 per cui ogni richiamo all’art 7 del D. Lgs. n. 626/1994 può essere riferito al corrispondente art 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Ciò posto, al fine di rispondere al rilievo difensivo secondo cui l’interpretazione offerta dalla corte territoriale si sarebbe tradotta sostanzialmente in una interpretazione analogica dell’art. 7 citato, inammissibile in campo penale, la suprema Corte ha richiamato il concetto di “interferenza” precisando che della stessa non vi è una definizione normativa, ma che una definizione stessa può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’ha intesa come una circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti

La Sez. IV ha quindi precisato che, non è solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto delle più organizzazioni. L’interferenza rilevante, dunque, ha così concluso la Corte di Cassazione, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi per cui, alla luce di tali principi, deve escludersi la violazione di legge denunciata, avendo la Corte territoriale operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dell’istituto.

Fonte: www.puntosicuro.it