L’art. 83 DL Rilancio (convertito), n.34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità (leggi l’approfondimento su InSic). 

 

INAIL conferma che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 81/2008 (Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro – qui il testo aggiornato), estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia. 

In merito alle “situazioni di particolare fragilità” INAIL richiama la circolare n.13/2020 (Min.Lavoro-Salute) del 4 settembre 2020 e sottolinea come: “i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di co-morbilità con l’infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia”. 

 

Messaggio INPS 171/2021

Con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l’INPS fornisce indicazioni relative alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). 

la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2bis). 

Si distingue poi fra:

i lavoratori dipendenti del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020; 

i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che i lavoratori con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992: è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. La tutela consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.