Sanzioni

A partire dal 1° Luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha previsto un aumento dell’1,9% di ammende e sanzioni pecuniarie per tutti coloro che non sono in linea con la normativa vigente riguardante igiene, salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008.

Tale incremento è stato stabilito dal Decreto Direttoriale n.12 del 6 Giugno 2018 del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si tratta del secondo aumento quinquennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 76/2013.

Cosa prevede il Decreto Legge?

Il Decreto 76/2013 è stato convertito nella Legge n.99/2013 e stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore“.

Il 1° Luglio 2013, quando la norma è stata applicata per la prima volta, le sanzioni hanno subito un aumento di ammende e sanzioni del 9,6%; le successive rivalutazioni devono essere, invece, definite all’interno di decreti direttoriali.

Quali sono gli effetti del provvedimento?

Le sanzioni saranno più onerose per tutte le omissioni riguardanti igiene, salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, per tutti coloro che non rispettano il regolamento.

In particolare, le sanzioni più onerose sono previste per quanto riguarda l’omissione del datore di lavoro della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’omissione della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Per poter calcolare l’aumento previsto per le singole sanzioni è sufficiente far riferimento alla tabella delle sanzioni ed incrementare l’importo dell’1,9%.

L’incremento definito sarà applicato alle violazioni commesse esclusivamente dal 1°Luglio 2018 al 30 giugno 2023. La normativa non riguarda tutti gli accertamenti effettuati in precedenza, la rivalutazione sarà “automatica” ed il riferimento sarà il momento di commissione della violazione, senza arrotondamenti.