Il D. Lgs. 151/2001, Testo Unico a Tutela della Maternità e Paternità, tutela le lavoratrici in stato interessante e le neomamme e il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il D. Lgs. 151/2001, in particolare, disciplina congedi, riposi, permessi e determina misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza di soggetti particolarmente sensibili al rischio.
Cosa prevede il congedo di maternità?
Il D. Lgs. 151/2001 prevede un congedo obbligatorio per le donne in maternità nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. Le donne in stato interessante possono, previa attestazione del medico, astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e, poi, nei quattro mesi successivi.
Ciò non è possibile nel caso in cui le lavoratrici svolgono lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli, se svolti uno stato avanzato della gravidanza. La lavoratrice, inoltre, non potrà svolgere lavori non idonei al suo stato e lavori notturni.
Quali sono i lavori vietati in gravidanza?
La neomamma non potrà svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nello specifico:
- non deve passare più di metà della sua giornata lavorativa in piedi o in posizioni scomode,
- non può svolgere lavori a rischio caduta,
- non può trasportare e sollevare pesi,
- non può utilizzare macchinari che trasmettono intense vibrazioni,
- non può salire su mezzi in moto,
- non può lavorare in ambienti con temperature troppo basse o troppo alte,
- non può operare ed essere a contatto con agenti chimici e affini,
- non può svolgere lavori notturni.
Come procedere per la valutazione dei rischi?
E’ un aspetto importante previsto dal D. Lgs. 151/2001, ci si concentra prevalentemente sui rischi riguardanti l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici delle donne in gravidanza.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione e comunicarla alle lavoratrici interessate e ai RLS, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.
Uno dei rischi principale è lo stress, soprattutto nei primi mesi si gravidanza le lavoratrici sono molto sensibili e un forte stress potrebbe provocare danni al nascituro.
Nel caso in cui vi siano rischi, il datore di lavoro deve modificare condizioni e orari di lavoro per il periodo di tempo necessario o effettuare un cambio di mansione della lavoratrice, ovviamente informando la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). Nel caso in cui la nuova mansione assegnata fosse inferiore alla precedente, retribuzione e qualifica devono restare comunque invariate.