Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, prevede un complesso sistema di sanzioni nel caso in cui la normativa non venga rispettata. I soggetti che potrebbero essere sanzionati sono molteplici, in base alle diverse tipologie di responsabilità ed ai ruoli che ricoprono in Azienda.
È opportuno precisare che la normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica: Penale, Civile ed Amministrativa.
La responsabilità del soggetto può essere, invece, di tipo oggettivo o soggettivo.
Responsabilità soggettiva e oggettiva
La Responsabilità Soggettiva rende il soggetto responsabile e sanzionabile nel caso in cui gli atti di tipo colposo o doloso siano commessi direttamente; la Responsabilità Soggettiva prevede, invece, che il soggetto risponda anche del danno commesso da altri, in relazione alla posizione occupata.
Responsabilità Giuridica Penale
È una responsabilità di tipo soggettivo e le sanzioni, definite all’interno del Codice Penale, riguardano il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario ed applicazioni di tipo accessorio come sospensioni, interdizioni e divieti. L’art. 25 del D. Lgs. 231/01 in materia di Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica estende tale Responsabilità ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
Responsabilità Giuridica Civile
Tale Responsabilità è di tipo oggettivo e soggettivo, le relative sanzioni sono definite dal Codice Civile o da un contratto tra le parti. Le sanzioni colpiscono il soggetto individuale o l’impresa e prevedono, di solito, il risarcimento del danno causato e di eventuali spese istruttorie in caso di processo.
Rientrano tra gli oneri, inoltre, anche i casi di Responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori nella propria organizzazione di lavoro (Responsabilità Oggettiva). L’imprenditore deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Responsabilità Soggettiva).
Responsabilità Giuridica Amministrativa
Tale tipologia di responsabilità è di tipo soggettivo, prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce soggetti individuali, così come enti.
Per quanto riguarda le sanzioni previste per ogni obbligo e figura, sono elencate nel D. Lgs. 81/08, integrato con il D. Lgs. 106/09, che tratta in particolare gli aspetti sanzionatori.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro elenca disposizioni e sanzioni proporzionali al ruolo gerarchico, al numero e al livello di responsabilità.
Analizziamo le sanzioni nel dettaglio:
- Sanzioni per il lavoratore: si tratta di sanzioni prevalentemente pecuniarie dai 50 ai 600 euro. È difficile che si arrivi a sanzionare un lavoratore, di solito si effettuano richiami e segnalazioni, salvo nel caso in cui si verifichino incidenti o infortuni.
- Sanzioni per dirigenti e preposti: le sanzioni per preposti consistono in pene detentive fino ad 8 mesi e sanzioni economiche fino a 1200 euro; per i dirigenti sono, invece, più severe e applicate in funzione del proprio ruolo e delle responsabilità specifiche.
- Sanzioni per altre figure: anche altre figure potrebbero essere sanzionate in caso di inadempienze, ad esempio il Medico Competente punibile con sanzioni amministrative, ammende e pene detentive in caso di mancata elaborazione della corretta Sorveglianza Sanitaria e trasmissione dei documenti. Possono essere sanzionati anche progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e appaltatori.
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