Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Decreto 81/08 (art. 2 comma 1 lettera g) definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. L’elezione o designazione del RLS avviene, con diverse modalità, in tutte le aziende o unità produttive a seconda del numero di dipendenti presenti in azienda. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà a lui riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati.

Chi nomina il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e quanti devono essere?

Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende ma, in base alle dimensioni delle stesse, cambia la modalità di nomina e il numero di RLS da nominare.

Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.

Nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori, invece, il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Decreto 81/08 (art. 47 comma 7) stabilisce il numero minimo di RLS in un azienda: • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;

  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario è stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, il D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non si attribuisce l’incarico in occasione della contrattazione collettiva, l’elezione è fissata nel corso della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, per l’elezione del RLS possono verificarsi due differenti situazioni in azienda:

CASO 1: in Azienda non sono presenti Organizzazioni Sindacali

I lavoratori Individuano al loro interno la commissione elettorale (almeno due persone con funzione di segretario e scrutatore) e ne comunicano i nominativi all’azienda. Il segretario del seggio elettorale e la direzione aziendale concordano giorno ed orario delle elezioni,che vengono comunicati ai lavoratori ed allo scrutatore almeno 5 giorni prima dell’elezione. Tutti i lavoratori (anche quelli in prova o con contratto temporaneo) votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti, purché non in prova).

Il segretario di seggio elettorale redige il verbale dell’elezione (controfirmato dallo scrutatore), copia di questo è affissa in bacheca e consegnata all’azienda che, entro 10 giorni, ha il dovere di comunicare l’avvenuta nomina del RLS all’Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.).

Risulta eletto il lavoratore o la lavoratrice che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni.

CASO 2: in Azienda è presente almeno un’Organizzazione Sindacale

Si deve procedere secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale di riferimento. Il candidato o i candidati devono essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Unitaria.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inail, come disciplinato dall’ art. 18 comma 1, la nomina del RLS annualmente.

Cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza svolge tutta una serie di compiti importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare una costante attenzione alle tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori. Questa figura è l’unica, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda,che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto.

Le azioni svolte dal RLS all’interno dell’azienda sono di 4 tipologie:

  • Azione conoscitiva ( informazione e formazione)
  • Azione consultiva ( consultazione preventiva)
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle varie fasi di prevenzione)
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)

Nello specifico, in base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il RLS:

  • E’ consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
  • Accede ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
  • Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto 81;
  • Dà un parere sulla scelta del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
  • E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione ex art. 37 del Decreto 81;
  • Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
  • Provvede a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee;
  • Sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al RLS di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo.

Chi si occupa della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza la formazione adeguata e necessaria per gestire il ruolo di rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). La formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

La formazione del RLS non deve essere inferiore a quella prevista all’art. 37 del Decreto 81/08. La durata minima della formazione è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008), deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

A fronte di tutto ciò, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Quali sono gli incarichi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da svolgere durante l’orario di lavoro?

Una parte delle attribuzioni del RLS rientrano nel monte orario settimanale stabilito dall’accordo nazionale di riferimento, altre sono da svolgere al di fuori di tale monte ore.

Nello specifico, le attività da svolgere durante le ore di lavoro sono:

  • Accesso a tutti i luoghi di lavoro;
  • Informazione e documentazione;
  • Rivolgersi ai servizi di vigilanza;
  • Promozione delle misure di sicurezza;
  • Attività di prevenzione;
  • Controllo delle condizioni di rischio;
  • Rapporti con i dirigenti;
  • Formulazione di ricorsi.

Le attività da svolgere, invece, fuori dal proprio orario di lavoro sono:

  • Consultazione preventiva e tempestiva;
  • Formazione;
  • Comunicazione con le autorità competenti;
  • Riunione periodica.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale non può svolgere altre funzioni sindacali operative.

Quali documenti ed informazioni deve chiedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il RLS può chiedere al proprio datore di lavoro documenti ed informazioni aziendali inerenti:

  • La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
  • Le sostanze e i preparati pericolosi;
  • Le macchine e gli impianti;
  • L’organizzazione del lavoro:
  • Gli ambienti di lavoro;
  • Gli infortuni e le malattie professionali;
  • I risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza (SPISAL, VV.FF.,ISL,ISPESL, ecc.).

Alle autorità competenti, invece, il RLS può richiedere:

  • La copia delle prescrizioni impartite dal datore di lavoro (omettendo le sanzioni comminate);
  • L’intervento in azienda se non ritiene idonee e/o sufficienti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati.

Quando il datore di lavoro deve consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro per:

  • La valutazione dei rischi;
  • L’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione in azienda;
  • L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • La designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • L’attività di prevenzione incendi;
  • La programmazione dell’attività di pronto soccorso;
  • I programmi di evacuazione;
  • L’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività di pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione.

Cosa deve saper fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Prima ancora di parlare delle attività che il RLS deve saper svolgere, è necessario sottolineare che lo stesso deve essere messo in condizione di autogestirsi per evitare intralci con la sua mansione lavorativa all’interno dell’azienda.

Nello specifico, il RLS deve saper:

  • Utilizzare il monte ore disponibile per ricevere informazioni, fare elaborazioni e  proposte, per accedere ai luoghi di lavoro, raccogliere informazioni, analizzare e scambiare informazioni, fare un archivio delle informazioni;
  • Integrare l’autoformazione con la formazione aziendale e sindacale;
  • Offrire una propria analisi sulla situazione esistente ( condizioni presenti nei luoghi di lavoro, lavoratori esposti al rischio, rischi e possibili conseguenza, ecc. ).