Come noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva. Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.

Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Nella UE il 28% dei lavoratori (oltre 60 milioni di persone) afferma di essere esposto a livelli di rumore elevati tali ad esempio da rendere difficile una conversazione. Quasi 40 milioni di lavoratori sono costretti ad alzare la voce al di sopra dei normali standard di conversazione per essere uditi e ciò per almeno la metà del loro orario di lavoro.

In Italia il problema rumore è particolarmente evidente rispetto al contesto europeo; pur essendo un rischio in diminuzione rappresenta ancora la terza causa di malattia professionale denunciata all’INAIL.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo.
In funzione degli esiti della valutazione, a seconda di dove si collocano i livelli di esposizione rispetto ai valori limite, si dovrà:

  • adottare metodi e attrezzature di lavoro meno rumorosi (se possibile);
  • progettare posti di lavoro adeguati;
  • informare i lavoratori esposti sui rischi dovuti a esposizione a rumore;
  • formare i lavoratori esposti sulle corrette procedure per la riduzione del rischio;
  • misure tecniche di contenimento del rumore trasmesso (schermature e isolamento);
  • effettuare manutenzione regolare e periodica alle attrezzature di lavoro;
  • adeguata organizzazione del lavoro;
  • adottare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali cuffie, tappi auricolari, archetti;
  • effettuare i controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente;
  • nei settori artigianali, produttivi e cantieristici si possono adottare soluzioni ed accorgimenti per ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori;
  • riduzione della formazione del rumore alla fonte (impiego di macchine silenziose, ricorso a processi lavorativi più silenziosi);
  • misure di organizzazione ambientale (separazione delle sorgenti rumorose dalle altre lavorazioni, aumento della distanza tre la sorgente rumorosa e i posti di lavoro, insonorizzazione delle sorgenti di rumore);
  • protezione personale dell’udito (informazione ai lavoratori, segnalazione delle zone rumorose, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro il rumore, attivazione della sorveglianza sanitaria);
  • organizzazione del lavoro (riduzione della durata dei lavori rumorosi, introduzione dei turni di lavoro, esecuzione dei lavori rumorosi fuori dalle ore fisse di lavoro.

A livelli espositivi superiori a 80 dB(A) di LAeq si riducono i riflessi istintivi in risposta a situazioni di pericolo, con potenziali ricadute in termini di sicurezza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI LAVORATORI

Nei casi in cui l’esposizione giornaliera o settimanale al rumore superi il valore di 80 dB (A), il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:

  • alla natura dei rischi;
  • alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
  • ai valori limite di esposizione;
  • ai risultati della valutazione e misurazione del rumore;
  • all’uso corretto del dispositivo di protezione individuale dell’udito all’addestramento all’uso dei Dpi per l’udito;
  • alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
  • alle procedure di lavoro sicuro per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

IL RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Di seguito il livello di esposizione al rumore con relativo adempimento richiesto in riferimento all’art. 189.

80 dB(A)

  • Obbligo di formazione ed informazione per i lavoratori;
  • controllo sanitario su richiesta del lavoratore;
  • obbligo di fornire i mezzi di protezione.

85 dB(A)

  • Obbligo di usare i D.P.I.;
  • sorveglianza sanitaria ogni 2 anni.

87 dB(A)

  • Misure adeguate per ridurre l’esposizione;
  • individuare le cause dell’esposizione eccessiva;
  • modifica delle misure di protezione.

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