Qual è il significato di “lavoro solitario”? Una delle possibili definizioni è “Al lavoro una persona è “sola” quando non può essere vista o sentita da un’altra persona e quando non può aspettarsi una visita da un altro lavoratore “.
Nonostante in letteratura vi siano alcune definizioni sul tema, la legislazione italiana non si è espressa in modo puntuale. Il D.Lgs. 81/08 ha fatto diversi accenni a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori, ma non è presente una sezione specificatamente dedicata a questo tema.
I punti del Decreto che richiamano questo obbligo sono quelli relativi ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento, ai lavori in spazi confinati, ad attività di disarmo delle armature, all’esecuzione di lavori su scala. Inoltre, il D.M 388/2013 all’Art. 2 comma 5 stabilisce che: “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro (oltre al pacchetto di medicazione) un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
In questo panorama normativo piuttosto deficitario, permane però l’obbligo da parte del Datore di lavoro di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda, compreso anche il lavoro in solitudine, poiché la mancanza di contatti con altri lavoratori può aumentare il rischio di infortunio soprattutto in relazione alla tipologia di lavoro (es. lavoro notturno, lavoro ripetitivo o monotono che può, inoltre, essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura). A questi fattori si aggiunge, inoltre, il rischio di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o malore.
Le aziende che impiegano personale operante in solitudine devono quindi adottare misure adeguate, nel rispetto dei seguenti principi:
1. nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono essere impiegati solo soggetti idonei (idoneità fisica, mentale e psichica)
2. le persone tenute a lavorare da sole devono essere istruite e formate in modo specifico
3. i collaboratori impiegati nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono avere la possibilità di dare l’allarme in qualsiasi momento in caso di emergenza
4. bisogna garantire che le persone isolate ricevano un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a situazioni critiche
5. nel caso di lavori pericolosi deve essere presente un sistema di sorveglianza o controllo da remoto.
Da segnalare inoltre che oggi gli smartphone sono dotati di GPS e di altri sensori di movimento (es. accelerometro) in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona e che sono disponibili specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione “uomo a terra” (anche se l’attuale offerta è diventata molto vasta e in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali).
In ogni caso le soluzioni tecniche devono essere valutate in funzioni delle specifiche esigenze e dei tempi tecnici massimi di intervento. Come sempre, infine, la formazione impartita ai dipendenti deve essere documentata e le istruzioni di lavoro devono essere in forma scritta. È opportuno, quindi, verificare periodicamente l’efficacia della stessa, ossia controllare il comportamento e le conoscenze delle persone che lavorano in solitudine. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalla tipologia del lavoro, dalla sua complessità e dallo stato dei luoghi.