Rischio Chimico

Il Rischio Chimico è molto più diffuso di quanto si possa immaginare, ad essere sottoposte a tale rischio sono non solo industrie chimiche e raffinerie, laboratori di ricerca e sintesi, ma anche numerose altre attività lavorative.

Qual’è la normativa di riferimento?

La normativa italiana che riguarda tutti gli aspetti della valutazione del Rischio Chimico applicata ai luoghi di lavoro è rintracciabile nel Titolo IX del D.Lgs 81/08 e si articola su tre Capi principali:

  • Capo I – Protezione da agenti chimici;
  • Capo II – Protezione da agenti Cancerogeni e Mutageni;
  • Capo III – Protezione da rischi connessi all’amianto.

Come già accennato in precedenza le normative europee di riferimento, che hanno introdotto importanti novità nell’intero panorama del Rischio Chimico a livello internazionale, sono:

  • il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals)
  • il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP – Classification Labelling Packaging) ai quali fanno riferimento ulteriori recenti documenti emessi dalla Commissione Consultiva permanente in materia di Valutazione del Rischio chimico e che illustrano nel dettaglio le linee guida per effettuare correttamente la valutazione, riconosciute a livello Italiano ed in armonia con quanto definito dalla comunità Europea.

Quale articolo definisce gli Agenti Chimici?

L’art. 222 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 definisce gli Agenti Chimici come “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Sono classificati, poi, alla lettera b) come Agenti Chimici Pericolosi:

  1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
  2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
  3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Si può, pertanto, facilmente intuire come gli agenti chimici siano di per sé parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto inconsapevole.

Come comportarsi?

La presenza di sostanze chimiche potenzialmente pericolose comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro e, di conseguenza, lavoratori esposti al rischio in maniera inconsapevole.

Si è, pertanto, reso necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici in due classi:

  1. agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  2. agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

L’esposizione dei lavoratori alla prima classe accidentale e non controllata adeguatamente genera un infortunio; l’esposizione agli agenti della seconda classe genera una malattia professionale.

Fondamentale per l’individuazione immediata e la valutazione della pericolosità di un prodotto chimico è l’etichettatura, che definisce ben nove pittogrammi di rischio individuanti le tipologie di rischio associate alle proprietà intrinseche della sostanza.

Cosa è necessario valutare?

L’esito della valutazione del Rischio Chimico deve risultare “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” o “non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”, nel secondo caso il datore di lavoro deve assolutamente adottare tutte le misure preventive e le disposizioni previste negli artt. 225 e 226 del D. Lgs. 81/2008.

Il processo di valutazione del rischio e dell’esposizione ad agenti chimici si articola su tre fasi fondamentali:

  1. Valutazione del pericolo: è necessario effettuare un’attenta e scrupolosa analisi della Scheda di Sicurezza del prodotto, all’interno della quale devono essere elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di pericolo della sostanza da valutare;
  2. Valutazione dell’esposizione: è necessario tener conto delle modalità attraverso cui i lavoratori esposti potrebbero entrare in contatto con la sostanza, la frequenza di utilizzo, la quantità massima, le valutazioni ambientali, le rilevazioni biologiche volte a caratterizzare la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e/o l’assorbimento nell’organismo;
  3. Caratterizzazione del rischio: in base ai risultati emersi dalle due fasi precedenti il Datore di Lavoro elabora le misure preventive, protettive e di sorveglianza sanitaria con il chiaro obiettivo di ridurre o eliminare la possibilità di esposizione alla sostanza durante le ore lavorative nell’ambiente di riferimento e monitorare la presenza e la diffusione della sostanza.

Prevenzione e misure di sicurezza

Di fondamentale importanza sono la formazione e l’informazione efficace e puntuale dei lavoratori in modo tale da pianificare ed organizzare il lavoro adottando procedure aziendali che definiscano le modalità di manipolazione, conservazione, smaltimento delle sostanze chimiche utilizzate e la gestione delle emergenze.

Nel caso in cui le misure preventive non riescano a ridurre al di sotto dei limiti di accettabilità l’esposizione dei lavoratori, devono essere adottate dapprima le misure collettive e, in seguito, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nel caso in cui le prime non siano applicabili.

Le misure di prevenzione collettiva consistono nell’utilizzo di sistemi di aspirazione centralizzata e di misure di contenimento, i DPI utilizzabili riguardano solitamente respiratori, maschere facciali con filtri specifici in base alla tipologia di sostanze utilizzate, visiere e occhiali protettivi, guanti e indumenti resistenti agli agenti corrosivi.

La presenza del rischio chimico nel luogo di lavoro prevede l’obbligo della nomina del Medico competente che deve effettuare la sorveglianza sanitaria e tutte le indagini biologiche volte alla verifica dei livelli di assorbimento, tali indagini sono finalizzate al rilascio dell’idoneità specifica. Le verifiche devono essere effettuate periodicamente, almeno una volta ogni 12 mesi.