Il D.P.R. 151/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 Settembre 2011, riguarda lo Schema di Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione degli Incendi.
Le modifiche effettuate riguardano le procedure di prevenzione incendi per l’emissione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco.
Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei servizi connessi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998.
In che modo sono diversificati gli adempimenti amministrativi previsti per le aziende dal nuovo regolamento?
Il nuovo Regolamento incoraggia un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità in base al quale gli adempimenti amministrativi sono diversificati in base alla dimensione, al settore in cui l’azienda opera e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Le aziende sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono correlate a tre categorie, A, B e C, individuate relativamente alla gravità del rischio piuttosto che alla dimensione o al grado di complessità dell’attività.
L’individuazione delle tre distinte categorie identificate permette di effettuare una modulazione degli adempimenti, nello specifico:
- CATEGORIA A: appartengono a tale categoria le attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un livello di complessità limitato legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente;
- CATEGORIA B: le attività appartenenti a tale categoria sono, dal punto di vista della tipologia, le stesse presenti nella categoria A, ma caratterizzate da un livello maggiore di complessità. Sono, inoltre, incluse le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C;
- CATEGORIA C: sono inserite all’interno di tale categoria le attività caratterizzate da un elevato livello di complessità, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno la “regola tecnica”, e soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Quali sono gli aggiornamenti riguardanti le modalità di presentazione delle istanze?
Sono state aggiornate e riadattate anche le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, riguardo:
- valutazione dei progetti,
- controlli di prevenzione incendi,
- rinnovo periodico di conformità antincendio,
- deroga,
- nulla osta di fattibilità,
- verifiche in corso d’opera,
- voltura.
Le istanze possono essere presentate presso lo Sportello Unico per le attività produttive oppure investendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per il territorio.