Campi Elettromagnetici

In alcune circostanze particolari, dovute alla mansione svolta o agli ambienti in cui si opera, i lavoratori di un’azienda possono essere esposti a campi elettromagnetici.

Il D. Lgs. 81/2008 impone valori limite e norme da rispettare in quanto i campi elettromagnetici potrebbero costituire rischi per la salute dei lavoratori.

In aggiunta alla Direttiva Europea 2013/35/UE e al D. Lgs. 159/2016, che ha recepito la Direttiva, può essere considerato un valido supporto per i datori di lavoro delle piccole e medie imprese la Guida Pratica redatta dalla Commissione Europea non vincolante per l’implementazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

Quali sono le cause di esposizione al rischio?

La normativa prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai danni fisici a breve termine che potrebbero derivare dalle seguenti cause:

  • Esposizioni a campi elettromagnetici (da 0 hertz a 300 GHz);
  • Circolazione di correnti indotte;
  • Assorbimento di energia;
  • Correnti di contatto.

Sono esclusi dalle categorie elencate tutti i  lavoratori che sono a contatto con conduttori in tensione e le cui ripercussioni si manifestano dopo lunghe esposizioni ai campi elettromagnetici.

E’ necessario ricordare che nell’ambito della protezione della salute umana da rischi di esposizione a campi elettrici, magnetici  ed elettromagnetici si possono distinguere due classi di effetti sanitari:

  • Effetti certi, acuti o subacuti, la cui insorgenza è direttamente correlata all’esposizione a campi di elevata intensità;
  • Effetti ipotizzati, connessi ad esposizioni croniche a campi di intensità inferiore alle soglie di insorgenza, a causa della stimolazione dei tessuti muscolari e nervosi a basse frequenze e riscaldamento dei tessuti.

I valori limite di esposizione sono basati sugli effetti accertati sulla salute e sulle considerazioni biologiche. A partire dal 30 Aprile 2012 i datori di lavoro sono obbligati a compiere valutazioni, rilevamenti e calcoli riguardo i campi elettromagnetici presenti nei luoghi di lavoro di riferimento.

Quali fattori deve prendere in considerazione l’analisi?

L’art. 209 comma 4, D. Lgs. 81/2008, disciplina la modalità in cui deve essere effettuata la valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici da parte del datore di lavoro, nello specifico dovrà valutare:

  1. a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
  2. b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
  3. c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili    al rischio;
  4. d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

  1. e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  2. f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  3. g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
  4. h) sorgenti multiple di esposizione;
  5. i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Quali sono le misure di prevenzione e protezione adottabili?

In seguito alla valutazione dei rischi sono adottate misure con l’obiettivo di:

  • prevenire il superamento dei valori limite di esposizione per i lavoratori professionalmente esposti;
  • prevenire il superamento di livelli di riferimento ICNIRP per la popolazione in caso di soggetti con controindicazione assoluta;
  • ridurre l’esposizione a valori minimi tecnicamente conseguibili.

I valori devono sempre essere perfettamente in linea con i limiti massimi di esposizione previsti, per prevenire esposizioni superiori il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un programma di azioni considerando:

  • altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  • la scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • la progettazione e la struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Quali sono le responsabilità del datore di lavoro?

La redazione del  documento di valutazione del rischio è prevista dal Testo Unico tra le misure generali di tutela ed è riservata al datore di lavoro, tale documento deve contenere l’analisi di tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Per la stesura del documento è necessario che il datore di lavoro collabori con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,con il medico competente e che consulti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il datore di lavoro è il principale soggetto passibile delle sanzioni civili e penali previste dalla legislazione italiana.

La valutazione deve essere effettuata almeno ogni quattro anni, da personale adeguatamente formato dal punto di vista tecnico e con un addestramento qualificato nell’ambito della prevenzione e protezione.

Tutti i lavoratori esposti ad agenti fisici devono essere sottoposti ogni anno a sorveglianza sanitaria, e per quelli che rivelano una particolare sensibilità al rischio, il medico competente deve elaborare una cartella sanitaria e di rischio personale.