Datore di Lavoro

L’art. 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008) stabilisce che: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa…”, ma il successivo art. 17 prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)”.

Il meccanismo della delega di funzioni lascia dunque “scoperto” il datore di lavoro con riferimento agli obblighi indelegabili di cui all’art. 17 cit., ai quali egli deve adempiere direttamente.

Cosa prevede il D. Lgs. 81/2008?

La delega delle funzioni non è obbligatoria, è una facoltà concessa al datore di lavoro per gestire meglio la propria attività sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 16 del D. Lgs. 81/2008 disciplina riguardo la delegabilità delle funzioni da parte del datore di lavoro:

Comma 1

“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • Deve risultare da atto scritto con data certa;
  • Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  • Deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate;
  • Deve essere attribuita al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Comma 2

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Comma 3

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Comma 3 bis

Il soggetto delegato può, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni definite al comma 1 e 2. La delega di funzioni non implica il fatto che ci sia un obbligo di vigilanza in capo al delegante riguardo il corretto svolgimento delle funzioni delegate. Il soggetto delegato non può delegare le funzioni a lui delegate a terzi. “

Il datore di lavoro è comunque responsabile dell’operato dei delegati?

La delega di funzioni non è una delega di responsabilità da parte del datore di lavoro ad un altro soggetto designato, si tratta di un “aiuto” che la figura designata offre al datore di lavoro nell’adempiere al regolamento dell’atto e non di un trasferimento dell’obbligo.

Il datore di lavoro deve, inoltre, sempre vigilare sull’operato del delegato tramite l’adozione di sistemi di verifica e controllo per l’attuazione del M.O.G. ( Modello di Organizzazione e Controllo) volti ad esonerare gli enti dalle responsabilità amministrative.