Vi sono quattro principali diritti, per le modalità per l’esercizio di questi diritti vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato:
Diritto di Accesso (sancito dall’art. 15)
Il diritto di accesso prevede sempre ed in ogni caso il diritto a ricevere una copia dei dati personali che sono oggetti del trattamento.
Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le “modalità” del trattamento dei dati, mentre vanno indicati il periodo di conservazione previsto, o qualora non fosse possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.
Alcune raccomandazioni sul Diritto di Accesso
Oltre al rispetto della prescrizioni relative alla modalità di esercizio di questo e degli altri diritti, i titolare possono consentire che gli interessati consultino direttamente da remoto ed in modo sicuro i propri dati personali.
Diritto di Cancellazione o Diritto all’Oblio (sancito dall’art. 17)
Il cosiddetto “Diritto all’oblio” si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
E’ previsto, l’obbligo per i titolari (qualora abbiano “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su di un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione” (Art. 17, Paragrafo 2).
L’interessato ha il diritto, inoltre, di richiedere la cancellazione dei propri dati, anche dopo la revoca del consenso al trattamento.
Diritto di limitazione del trattamento (sancito dall’art. 18)
E’ un diritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui all’art.7, comma 3, lettera a), del Codice; è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).
Ad esclusione della conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell’interessato, accertamento dei diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interessa pubblico rilevante).
Alcune raccomandazioni sul Diritto alla Limitazione dei Dati
Il Diritto alla Limitazione prevede che il dato personale sia “contrassegnato” in attesa di determinazioni ulteriori; è opportuno, pertanto, che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.
Diritto alla Portabilità dei Dati (sancito dall’art. 20)
Si tratta di un nuovo diritto previsto dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico).
Non si applica ai trattamenti non automatizzati (registri cartacei o archivi) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; sono portabili, in particolare, solo i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato (non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o riguardo l’interesse legittimo del titolare), e unicamente per quel che riguarda i dati che siano stati “forniti” dall’interessato al titolare.
Inoltre il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati protabili indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile.
Alcune raccomandazioni sul Diritto alla Portabilità dei Dati
Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all’altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato interoperabile secondo le indicazioni fornite nell’Articolo 29.