Il doping, senza dubbio, è uno degli aspetti più spiacevoli della storia di ogni sport professionistico.
Ognuno di noi, ciclicamente, associa alla parola “doping” il volto un atleta famoso, (di recente, ad esempio, ci viene spontaneo pensare, parlando di doping, a Paul Pogba, calciatore di fama mondiale in attesa di controanalisi a seguito di positività al testosterone – riscontrata mediante controllo antidoping durante l’ultima partita in cui presenziava con la maglia della Juventus) e lo fa perché le notizie a riguardo rimbalzano di giornale in giornale. Ma c’è di più: i dati personali degli atleti in questione vengono anche pubblicati sui siti delle autorità sportive ed antidoping.
La domanda che riportiamo nel titolo, dunque, alla luce di quanto sin qui detto sorge spontanea: pubblicare su internet i dati personali di atleti professionisti sospesi per doping costituisce una violazione del GDPR?
Una prima risposta a riguardo ci è stata fornita, negli ultimi giorni, dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Tamara Capeta ed è negativa. Com’è possibile? Andiamo con ordine.
Una mezzofondista austriaca è stata giudicata colpevole di aver violato le disposizioni antidoping austriache. L’ Österreichische AntiDoping-Rechtskommission (commissione giuridica austriaca in materia di antidoping) ha invalidato tutti i risultati ottenuti dall’atleta nel periodo esaminato, le ha revocato i diritti di partecipazione e/o i premi in denaro e le ha inibito la partecipazione a competizioni sportive di qualsiasi natura per quattro anni. Inoltre, l’Agenzia antidoping austriaca ha pubblicato sul proprio sito internet pubblico, nella tabella degli atleti sospesi, i dati personali dell’austriaca (nome dell’atleta ed il dettaglio delle violazioni della legge antidoping da questa commesse, nonché il periodo di sospensione comminatole)
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L’atleta ha presentato all’USK una domanda di riesame della decisione di cui sopra e l’ente ha, in seguito, richiesto indicazioni in merito alla compatibilità della pubblicazione dei dati personali degli atleti sospesi per doping con il GDPR.
A tale richiesta, l’avvocato generale Tamara Capeta ha risposto che, a suo avviso, il GDPR non sia applicabile alle circostanze che costituiscono l’oggetto della causa poiché le normative antidoping disciplinano lo sport in quanto tale. Tali normative sono poste a salvaguardia delle funzioni sociali ed educative dello sport, non degli aspetti economici, insomma: non essendoci regolamenti o normative comuni a livello di Unione che disciplinino le politiche antidoping degli stati membri, il GDPR non risulta applicabile poiché lo stesso diritto dell’Unione non può essere applicato al caso in questione.
L’avvocato Capeta, inoltre, evidenzia che:
- la divulgazione al pubblico dei dati personali riguardanti gli atleti dopati è legittimata dall’obiettivo di dissuadere i giovani atleti dal violare le normative inerenti al doping e dall’espletamento delle opportune attività di informazione presso i soggetti interessati;
- Nelle società moderne, la pubblicazione su internet diviene imprescindibile per adempiere all’obbligo di divulgazione generalizzata come quello previsto dal legislatore austriaco,
- La diffusione sul sito internet pubblico dell’autorità nazionale del nome dell’atleta, delle disposizioni antidoping violate dallo stesso e delle tempistiche di sospensione previste in relazione all’infrazione si rivela, nell’arco del periodo di sospensione, una misura non solo adeguata ma necessaria sia nella sua funzione di dissuasione che di informazione dei soggetti interessati.
Ad ogni modo, l’ultima parola spetterà alla Corte di Giustizia la quale, alla luce di quanto esposto dall’avvocato generale, dovrà esprimersi a riguardo con una successiva sentenza. La decisione avrà valore vincolante per gli altri giudici nazionali che si troveranno a giudicare fatti similari.
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