Il D. Lgs. 81/2008 non fornisce molte informazioni in merito all’esecuzione in sicurezza dei lavoratori in copertura, tratta l’argomento solo all’ art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) che al comma 2 prevede ‘Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente’.

Un altro testo di riferimento, più specifico in materia di problematiche relative alla sicurezza nell’accesso alle coperture, è il quaderno di ricerca dell’Inail a cura di Luca Rossi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail) in cui si fa riferimento ai risultati relativi all’obiettivo di ricerca P4O4 “Analisi delle criticità e dell’effettiva applicabilità della norma in materia di salute e sicurezza”.

Il Quaderno di ricerca si sofferma sulle misure di prevenzione, nel documento ne sono analizzate alcune “per l’accesso ( piattaforme di lavoro mobili elevabili, ponteggi, scale a pioli anticaduta, scale portatili, trabattelli), altre relative al transito e all’esecuzione (parapetti di sommità, parapetti provvisori, reti di sicurezza, ancoraggi e sistemi di ancoraggio, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto)”.

Lo studio cerca, inoltre, di “identificare e fornire informazioni e dati agli operatori di settore che possono essere utilizzati anche dalle istituzioni pubbliche per la loro attività di verifica, controllo e indirizzo per condividere le misure di sicurezza da adottare per l’esecuzione delle attività sulle coperture”. Si tratta di un documento non esaustivo, ma con l’obiettivo di far conoscere i requisiti che i prodotti devono soddisfare.

Nelle premesse del documento si indica dunque che, tenendo conto della presenza di regioni che non dispongono di una legislazione in materia di lavoro sulle coperture, si è creata negli anni una legislazione non uniforme tra le Regioni.

Poiché le cadute dall’alto relative a lavori in quota nel settore delle costruzioni sono molto frequenti e causa di infortuni gravi o mortali, un argomento molto discusso riguarda “l’obbligo di esecuzione dei lavori in copertura, mediante l’utilizzo dei sistemi di ancoraggio permanenti, anche per la sola manutenzione periodica della stessa”.

In generale “sono da preferirsi accessi dall’interno del fabbricato utilizzando aperture su superfici verticali, inclinate o a soffitto”, questo è semplice per edifici di nuova costruzione ma, se questo non fosse possibile per edifici esistenti, è necessario adottare opere provvisionali, attrezzature e/o dispositivi non permanenti che consentano comunque di svolgere in sicurezza tale tipologia di attività.

È di fondamentale importanza, dunque, che lavoratori e datori di lavoro comprendano che la questione non riguarda genericamente gli adempimenti normativi, ma anche e soprattutto le procedure, le attrezzature e i dispositivi corretti da utilizzare durante l’attività lavorativa, elementi che tutti insieme concorrono a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tipologie di accesso ammesse

I lavori in copertura potranno essere effettuati mediante l’installazione di ascensori o montacarichi certificati, anche per il trasporto di persone in quota oppure attraverso scale. Le scale possono essere del tipo: a gradini a rampe con sviluppo rettilineo; retrattili a gradino; a chiocciola; a pioli”.

Inoltre, l’accesso può essere effettuato anche “con attrezzature di lavoro e/o opere provvisionali quali:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • ponteggi fissi;
  • scale a pioli anticaduta;
  • trabattelli
  • scale portatili”.

“L’accesso può richiedere l’utilizzo di DPI contro le cadute dall’alto, come ad esempio per le scale a pioli anticaduta o le piattaforme di lavoro mobili elevabili”.

Il datore di lavoro, nella scelta della PLE, deve dunque porre particolare attenzione all’eventuale necessità di sbarco dei lavoratori dalla stessa verso la copertura, considerato che all’interno della norma UNI EN 280:2015 non è previsto, per alcune attività, che il lavoratore possa scendere dalla PLE verso la copertura.

E’ necessario che le PLE posseggano i necessari requisiti di resistenza e stabilità, garantendo l’eliminazione del rischio di caduta dall’alto o, comunque, la sua riduzione a livelli accettabili. Il fabbricante, inoltre, deve “prevedere nel libretto di istruzioni una procedura che consenta il passaggio in sicurezza tra la piattaforma aerea e la copertura con, ad esempio, un sistema di arresto caduta con doppio cordino per consentire il collegamento contemporaneo del lavoratore a due punti di ancoraggio distinti: uno sulla PLE e l’altro sulla copertura (ancoraggio puntuale o lineare)”.

Inoltre la PLE “non deve permettere l’allontanamento accidentale della stessa rispetto alla copertura soprattutto quando il lavoratore effettua lo sbarco ed utilizza, ad esempio, un sistema di arresto caduta con doppio cordino”.

Il ponteggio fisso “può essere usato come mezzo di accesso alla copertura oltre che come opera provvisionale di servizio alla costruzione”.

Il D. Lgs. 81/2008 (art. 131 – 138) prevede “che la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, siano vincolati dal rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.131). Il fabbricante deve richiedere al Ministero tale autorizzazione, corredando la domanda di una relazione tecnica (art.132)”.

Anche in questo caso sarà necessaria la presenza, tra i documenti, del Libretto del ponteggio e la relazione tecnica.

Si segnala inoltre che se il ponteggio fisso “viene usato esclusivamente come mezzo di accesso alla copertura e non come opera provvisionale di servizio alla costruzione esso deve essere oggetto di idonea valutazione. Qualora lo schema previsto sia diverso da quelli tipo, in termini di geometria e/o di carichi considerati nel calcolo, deve essere redatto un nuovo progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato”.

All’interno del Quaderno Inail sono presenti informazioni anche riguardo le scale a pioli anticaduta per l’accesso alle coperture.

Il documento segnala che le scale a pioli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al d.lgs. 81/2008: l’art. 113 “prevede al comma 2 relativo alle scale a pioli le ‘altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro’ e l’art.115 che i ‘lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi…quali…guide rigide…’. Questi dispositivi sono dunque sistemi di arresto caduta e devono essere marcati CE come DPI”.

In particolare i componenti essenziali sono:

  • “la scala a pioli dotata di rotaia (linea di ancoraggio rigida);
  • il dispositivo anticaduta di tipo guidato;
  • il cordino con assorbitore di energia;
  • l’imbracatura per il corpo”.

Il dispositivo anticaduta di tipo guidato “si muove lungo la rotaia e accompagna il lavoratore senza la necessità di regolazioni manuali durante la salita e discesa dalla scala e si blocca automaticamente sulla rotaia in caso di caduta”.

Inoltre in molte situazioni di lavoro è “frequente l’utilizzo della scala a gabbia”, peraltro previsto dall’art.113. L’utilizzo dei possibili mezzi “dovrà essere considerato di volta in volta in base alla valutazione del rischio”.

Il trabattello può essere impiegato per l’accesso alla copertura purché possegga, al di là della conformità al D.Lgs. 81/2008, “i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca l’eliminazione del rischio di caduta dall’alto o la sua riduzione al minimo. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante a tale scopo e il manuale d’istruzione deve contenere la relativa procedura per l’accesso in sicurezza. La sola conformità alla UNI EN 1004:2005 non è quindi sufficiente, rispetto ad essa vanno dunque aggiunti ulteriori requisiti specifici”.

Infine, il Quaderno Inail si sofferma, per l’accesso (e lo sbarco) sulle coperture, anche sull’utilizzo in sicurezza di scale portatili.

L’utilizzo della scala portatile è disciplinato dal d.lgs. 81/08 che all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.

Le scale portatili per accedere alla copertura devono essere di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso. Fondamentale ai fini della riduzione dei rischi è la presenza sulla copertura di ganci di tipo permanente destinati a mantenere in posizione la scala portatile ed evitarne lo scivolamento e/o il ribaltamento [CFRS-15].