A settembre 2022 entrano in vigore le modifiche sulla Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro pubblicate in gazzetta ufficiale a settembre 2021: nello specifico il DM 01/09/2021 entra in vigore il 25 settembre 2022, il DM 02/09/2021 sarà valido a partire dal 04 ottobre 2022, mentre il DM 03/09/2021 entra in vigore il 29 ottobre 2022.
Il Decreto del 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio…” ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato.
La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, abilità e sulle competenze del tecnico manutentore, la persona interessata a svolgere questo incarico dovrà superare degli esami, ossia:
- prova scritta per valutazione delle conoscenze;
- prova pratica con simulazioni reali operative;
- prova orale di approfondimento delle conoscenze del candidato.
Il tutto verrà valutato da una commissione composta da membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il tecnico manutentore avrà il compito di effettuare interventi di controlli e manutenzione sugli impianti di sicurezza antincendio e dovrà effettuare un aggiornamento della formazione ogni tre anni.
Il Decreto del 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio…” cambia le denominazioni antincendio nelle aziende:
il rischio antincendio basso viene denominato di livello 1, nelle aziende in cui vi è bassa probabilità che si propaghi un incendio e scarsa possibilità di un focolaio,
il rischio antincendio medio viene denominato di livello 2, per i luoghi di lavoro soggetti a controllo da parte dei Vigili del fuoco che non rientrano nel livello 3 e i cantieri o temporanei o mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere
il rischio antincendio alto viene denominato di livello 3, in questo livello rientrano tutte le attività elencate nell’allegato III al punto 3.2.2 (per es. fabbriche di esplosivi, aziende con oltre 1000 persone, alberghi con oltre 200 posti letto, stabilimenti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti non inerti)
A differenza da quanto previsto dal DM 10/03/1998 con il nuovo decreto il corso per addetto antincendio di livello 1 saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatibili, così come è obbligatorio l’aggiornamento quinquennale della formazione. Nel decreto viene specificato che se alla data di entrata in vigore della nuova legge dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’addetto antincendio dovrà frequentare un corso di aggiornamento entro il 04 ottobre 2023.
Tutti i corsi antincendio programmati ai sensi del DM 10/03/1998 verranno considerati validi fino al 04 aprile 2023, dopo questa data tutti i corsi di emergenza antincendio dovranno essere programmati secondo il nuovo Decreto del 02/10/2021 come punto 3.2.5 “Contenuti minimi dei corsi di formazione”.
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Addetto antincendio livello 1 (ex rischio basso)
Addetto antincendio livello 2 (ex rischio medio)
Addetto antincendio livello 3 (ex rischio alto)
Il Decreto del 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro…” stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio e indica le misure di prevenzione e protezione da attuare nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio .
I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle aziende:
- a. adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività;
- b. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- c. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- d. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- e. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- f. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- g. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Se l’attività non è a basso rischio incendio si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi.
Area Formazione Meleam
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