Il settore del ponteggio è ad oggi contrassegnato come quello con un gran numero di incidenti, nonostante, però, sia probabilmente il tipo di attività con più norme, ma con una totale ignoranza delle stesse.
Elemento importante, sottolineiamo fondamentale, è l’addestramento dei lavoratori, un addestramento che sia in grado di far comprendere perché sia importante l’addestramento dei lavoratori.
Per addestramento si intende proprio il far comprendere l’importanza del montaggio di quel determinato attrezzo, di quel determinato dispositivo di protezione, di quel determinato dispositivo di sicurezza.
I ponteggi sono delle opere di protezione collettiva, provvisionali, ovvero delle strutture realizzate a carattere temporaneo per poter effettuare manutenzione ed opere di recupero edilizie.
I ponteggi sono utilizzati nella realizzazione di opere in quota, ovvero ad una altezza dal suolo perlomeno superiore ai 2 metri. Nel caso dei lavori in quota, devono essere adottate seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi idonee ad opere provvisionali, in ogni caso precauzioni atte ad eliminare il pericolo caduta di persone o cose.
Quali sono le tipologie di ponteggi esistenti?
- Tubo e Giunti: per caratteristiche di flessibilità, robustezza e manutenzione contenuta è il tipo di sistema che ha soppiantato definitivamente il sistema di ponteggio in legno. Con l’uso di questo sistema si può eseguire qualsiasi tipo di opera provvisionale, sia tradizionale che speciale. La flessibilità è il suo principale vantaggio, mentre gli aspetti negativi di questo sistema sono il peso della struttura, la necessità di maestranze qualificate, maggiori tempi di montaggio e smontaggio, con conseguenti costi molto più alti.
- Telai Prefabbricati: il sistema si presenta con due schemi strutturali a portale e ad acca con due tipologie di attacchi: a perni e a boccole. Non ha la stessa flessibilità del sistema precedente, ma per strutture architettoniche lineari e non complesse può essere una valida alternativa a tubi e giunti. Non ha la robustezza di quest’ultimo, ma costi minori, una maggior velocità di messa in opera, facilità di trasporto e costi di manutenzione accettabili che lo rendono economicamente competitivo.
- Multidirezionali: il sistema si basa su montante, diagonale e corrente. Il cuore del sistema è la piastra ottagonale posizionata sul montante. Il sistema multidirezionale ha solidità e flessibilità alla pari del tubo e giunto, ma ha anche una maggior leggerezza e velocità nel montaggio e nello smontaggio di quello a telai prefabbricati.
Quali sono le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 riguardo i ponteggi metallici?
- Deposito di materiali sulle impalcature (Art. 124) – Sopra i ponteggi è vietato qualsiasi deposito, eccetto quello temporaneo, di materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso di materiali e persone deve essere sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio metallico; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie all’andamento del lavoro;
- Disposizione di montanti (Art. 125) – L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato;
- Parapetti (Art. 126) – Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie poste ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
- Ponti a sbalzo (Art. 127) – Nei casi in cui non sia possibile impiegare ponti normali è consentito l’uso di ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda ad idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca solidità e stabilità;
- Sottoponti (Art. 128) – Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte ed a distanza non superiore a 2,50 m. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni;
- Andatoie e passerelle (Art. 130) . Le andatoie devono avere una larghezza non minore a 0,60 m se sono destinate al passaggio di lavoratori, una lunghezza non inferiore a 1,20 m se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere inferiore al 50%.
Cosa indica la norma riguardo l’autorizzazione ministeriale?
La Circolare n. 29 del 27 Agosto 2010 ha ribadito che ogni dieci anni è necessario verificare l’adeguatezza del ponteggio metallico all’evoluzione del progresso tecnico. E’, inoltre, obbligatorio richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale da parte del titolare dell’autorizzazione ministeriale e non da parte dell’impresa utilizzatrice.
L’impresa utilizzatrice potrà impiegare il ponteggio dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima.
L’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale.
Quale documentazione riguardo i ponteggi deve essere esibita nei cantieri?
Nei cantieri è necessario esibire copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota.
Deve essere prevista, inoltre, la documentazione relativa alle modifiche del piano di montaggio, uso e smontaggio.
Qual è il compito dei preposti?
Il compito dei preposti è quello che, ad intervalli periodici o comunque sempre dopo una violenta perturbazione atmosferica o a seguito di un’interruzione prolungata di lavoro, deve assicurarsi la verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curandosi dell’eventuale sostituzione o del rinforzo degli elementi inefficienti.