Come stabilito all’art. 134 del D.Lgs. 81/08, nei cantieri dove vengono impiegati ponteggi deve essere sempre tenuta una copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
Tale documento va redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e, in caso si rendano necessarie modifiche in corso d’opera, andrà innanzitutto aggiornato con le nuove disposizioni.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza:

  • del personale addetto alle attività che hanno a che fare con i ponteggi;
  • di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni (es. altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori dello stabile).

Cosa si intende per PiMUS?

Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è un documento tecnico, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.

Chi deve fare il PiMUS?

Per quanto riguarda la redazione del PiMUS, l’articolo 136 del D. Lgs. 81/08 prevede che, nei lavori in quota, sia il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio a provvedere a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio.

Quando non è necessario fare il PiMUS?

L’obbligo di redazione, tuttavia, cessa di esistere quando i lavori in cantiere si svolgono utilizzando esclusivamente le cosiddette “opere provvisionali diverse dai ponteggi”. Di conseguenza, redigere il PiMUS non è obbligatorio quando si fa uso di trabattelli, ponti su cavalletti o parapetti.

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Quante persone ci vogliono per montare un ponteggio?

Indicativamente 2 lavoratori +1 preposto costituisce la squadra minima per il montaggio di un ponteggio. La presenza del preposto è una previsione normativa, mentre i due lavoratori sono di norma necessari per la lavorazione.

PiMUS: contenuti minimi allegato XXII del D.Lgs. 81/2008:

L’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 specifica i contenuti minimi previsti nel Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi.

Oltre ai dati identificativi relativi a luogo di lavoro, datore di lavoro, squadra degli addetti (compreso il preposto) e tipologia di ponteggio, il PiMUS deve includere anche:

  • disegno esecutivo del ponteggio, con indicazione di: generalità e firma del progettista, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi;
  • progetto del ponteggio, quando previsto;
  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, con le sequenze “passo dopo passo” e la descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le operazioni (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni ed elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  • descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  • indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
  • Per quanto riguarda le indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”), andranno specificate anche:
  • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio (con indicazioni relative a delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.);
  • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
  • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
  • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e ai relativi punti di ancoraggio;
  • descrizione delle attrezzature impiegate nelle operazioni e loro modalità di installazione e uso;
  • misure di sicurezza da adottare in caso di linee elettriche aeree nude in tensione, presenti nelle vicinanze del ponteggio;
  • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
  • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) che possono pregiudicare la sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
  • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.

Quando è necessario il progetto di un ponteggio?

Il progetto è necessario quando la realizzazione del ponteggio non rientra tra gli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale e/o è realizzato con sistemi misti tubi e giunti, e comunque in tutti i casi nei quali l’altezza del ponteggio è superiore ai 20 metri.

 Chi può firmare il progetto di un ponteggio?

L’articolo 133 del D. Lgs. 81/2008 smi recita che il progetto può essere firmato da un Architetto o Ingegnere iscritto al proprio Ordine professionale, e prevede dei calcoli ed un disegno esecutivo. 

Obblighi del datore di lavoro:

Secondo l’articolo 136 (comma 6), egli è tenuto ad assicurare che i ponteggi “siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Area Tecnica Meleam

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