Cos’è il POS?
Certificazione fondamentale per la gestione dell’attività lavorativa sui cantieri, il POS viene definito dall’articolo 89 del D. Lgs. 81/2008 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”.
Quando è obbligatorio il POS in cantiere?
Il D.lgs 81/2008 stabilisce che il POS è sempre obbligatorio per tutte le imprese che operano (anche in subappalto) all’interno di cantieri, ivi compresi quelli temporanei o mobili. La legge prevede altresì che debba essere redatto un Piano Operativo di Sicurezza per ogni cantiere.
Chi è tenuto a redigere il POS?
Chi redige il POS è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell’impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice.
Il POS “Semplificato”
La responsabilità per la predisposizione di un POS semplificato spetta al datore di lavoro e può essere redatta dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) avvalendosi di consulenti professionisti esterni.
Che differenza c’è tra POS e DVR?
Il DVR serve a prevenire i pericoli andando ad individuare e studiare tutti i fattori che possono causarli, per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. Il Piano operativo per la sicurezza (POS) è un documento necessario redatto, in cartaceo o digitale, dal Datore di lavoro dell’impresa esecutrice che opera in un cantiere temporaneo o mobile.

I contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 3.2.):
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Comprende inoltre diversi allegati:
- lavorazioni affidate a terzi;
- certificati di conformità;
- attestati di formazione;
- esito del rapporto di vibrazione.
Sanzioni per la mancata redazione del POS
La norma prevede sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza. Gli organi preposti ai controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che possono richiedere di visionare il POS, sono in primis l’AUSL e l’Ispettorato del lavoro, ma anche l’INPS, l’INAIL ed i Vigili del Fuoco.In caso di violazioni inerenti la stesura del POS Semplificato per il datore di lavoro sono previste all’art. 55, D.Lgs. 81/08 le seguenti sanzioni:
- per omessa redazione del POS, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Nell’azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc., la pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi, mentre ammenda da € 2.000 a € 8.000 [violazione art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08];
- per incompleta redazione del POS con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000 [violazione art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. 81/08].
Inoltre, la mancata redazione del POS, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale prevista all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e l’interdizione dai lavori pubblici.
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