Cos’è, chi lo redige, cosa contiene:

In qualunque luogo di lavoro dai cantieri agli alberghi e i ristoranti, dalle scuole ai condomini o alle case di riposo e addirittura per le manifestazioni è necessario che siano previste delle procedure da seguire nei casi di emergenza, per evitare il panico generale ed affrontare la situazione di rischio nel modo più idoneo e sicuro possibile.
Chi stabilisce, dunque, le procedure di emergenza? quali sono le indicazioni da seguire?
Queste ed altre informazioni sono contenute in un documento che è necessario redigere per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ovvero il Piano di emergenza ed evacuazione.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo il documento, definendone l’obbligo, i contenuti, la validità e molti altri aspetti.

Cos’è il piano di emergenza evacuazione aziendale?

Si tratta di un elaborato sintetico che deve essere redatto in modo da essere comprensibile ed accessibile per tutti i lavoratori.
Il PEE o Piano di Emergenza ed evacuazione descrive le procedure per la gestione delle emergenze interne e esterne, ovvero le operazioni da porre in essere per affrontare con prontezza le situazioni a rischio accidentali e non prevedibili come incendi, esplosioni, crolli, calamità naturali.

Il piano di emergenza ed evacuazione è obbligatorio?

L’adozione del piano di emergenza ed evacuazione è un obbligo sancito dalla legge per le seguenti tipologie di azienda:

  • attività produttive che occupano 10 o più dipendenti;
  • aziende in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (DPR 151/2011)

I riferimenti normativi che rendono il PEE obbligatorio sono il D.lgs 9 aprile 2008 n°81 e il DM 10 marzo 1998. Le aziende obbligate a redigere il PEE hanno anche l’obbligo di effettuare una prova di evacuazione con cadenza almeno annuale il cui svolgimento deve essere verbalizzato.

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D.Lgs 81/08 art. 43

L’articolo in cui si fa riferimento al piano di emergenza ed evacuazione nel Testo Unico per la sicurezza è l’articolo 43, che dispone i seguenti obblighi per il datore di lavoro relative alle misure da adottare ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione, ovvero:

  • organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • designare preventivamente gli addetti alla gestione emergenze;
  • informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • pianificare gli interventi, adottare misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano interrompere le attività o lasciare immediatamente il luogo di lavoro in sicurezza in caso di inevitabile pericolo grave ed immediato;
  • adottare le misure necessarie affinché qualsiasi lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria o dell’altrui ed impossibilità di contattare il proprio superiore, possa adottare misure idonee ad evitare le conseguenze di tale pericolo, tenuto conto della sua conoscenza e mezzi tecnici a disposizione;
  • assicurarsi che siano presenti dispositivi antincendio idonei alla classe di incendio e al livello di rischio del luogo di lavoro, tenendo conto delle condizioni specifiche in cui possono essere utilizzati.

DM 10 marzo 1998 art. 5

L’articolo 5 del DM 10 marzo 1998 è più specifico e attesta che:
“All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.”

Chi redige il piano di emergenza ed evacuazione

Redigere il PEE spetta al datore di lavoro che deve avvalersi della collaborazione di:

In maniera analoga al DVR o ad altri documenti obbligatori ai fini della sicurezza, nella redazione del Piano Emergenza ed Evacuazione bisogna tenere conto delle caratteristiche peculiari dell’azienda, delle tipologie di rischio cui sono esposti i lavoratori, della struttura, dei turni lavorativi e di tutti gli altri fattori determinanti ai fini prevenzionistici.

Contenuti piano di emergenza ed evacuazione

I contenuti del piano di emergenza sono stabiliti all’Allegato VIII del DM 10 marzo 1998 che afferma letteralmente che i fattori da tenere conto nella sua stesura sono:

  • le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
  • il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  • il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • i lavoratori esposti a rischi particolari;
  • il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonchè all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze);
  • il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
  • i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
  • i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

inoltre bisogna indicare delle misure specifiche per l’evacuazione dei disabili, una planimetria dell’edificio, e l’esatto punto di raccolta all’esterno.

Piano di emergenza ed evacuazione validità

In maniera analoga al DVR il piano di evacuazione va aggiornato in occasione di cambiamenti o modifiche che alterino significativamente il livello di rischio aziendale rendendo inefficaci le procedure previste in precedenza.

Area Tecnica Meleam

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