La Corte di cassazione ha confermato la condanna carico dell’amministratore di una società per omicidio colposo, con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, a lui contestato in qualità di datore di lavoro, per l’infortunio ad un soggetto, non dipendente, in un cantiere nel quale era stato allestito un ponteggio.
L’infortunato per salutare il datore di lavoro, suo amico, era salito sul ponteggio utilizzando una scala non ancorata all’impalcatura ma solo appoggiata alla parete quando la scala era scivolata dalla parete facendolo cadere.
La Corte ha deciso che del fatto doveva rispondere il datore di lavoro, anche se l’infortunato non era un suo dipendente, essendo risultata la causa dell’accaduto legata all’assenza di protezioni e parapetti nel punto di caduta nonché all’impossibilità di ancorare la scala stessa al pavimento del primo livello del ponteggio e all’assenza di recinzioni attorno al cantiere, atteso anche che chiunque sarebbe potuto salire sul ponteggio posizionato sulla pubblica via.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
“In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”, ha precisato la Corte di Cassazione “appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata”.
L’incidente, secondo la Sez. IV, era da ricollegarsi con certezza alla realizzazione del ponteggio non adeguato alla normativa prevenzionistica in quanto gli stessi erano privi di parapetti e fermapiedi in più punti, compreso quello di caduta, e da ricollegarsi altresì all’utilizzo di una scala inidonea (in violazione di quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/2008), atteso che essa non poteva essere ancorata alla pavimentazione del piano di calpestio, nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque, e pertanto rischioso anche per l’incolumità degli estranei in violazione di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 81/2008.