La Cassazione Penale, Sezione VII, 17 aprile 2019 numero 16715 ha dichiarato l’imputato A. (datore di lavoro dell’azienda F.) colpevole di numerose violazioni contravvenzionali in materia di salute e sicurezza, comprensive anche della violazione dell’art. 73 del dlgs. 81/08, accertate a seguito di un infortunio sul cantiere ad un lavoratore extracomunitario suo dipendente.

La sentenza ricostruisce la (non) formazione del lavoratore P.L. (che era il lavoratore che aveva materialmente operato, laddove il lavoratore infortunatosi era S.) e alla falsità dell’attestato prodotto dall’azienda.

Il personale presente sul cantiere (segnatamente il P.L.) non aveva la formazione adatta per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere e che sul luogo era mostrato il POS in cui non era presente alcuna indicazione sulla formazione specifica dei lavoratori.

Il coordinatore per la sicurezza aveva fatto pervenire la documentazione inviatagli dalla F., da cui risultava che nessuno dei lavoratori impiegati, né il P.L. nè il lavoratore infortunatosi, tale S., nè tantomeno un terzo lavoratore, tale F., fossero formati.

A questo punto, richiesta di documentazione al riguardo, la F. aveva risposto inviando un attestato per la formazione che recava una data antecedente all’assunzione del dipendente.

La sentenza precisa che la falsità di tale attestato, veniva desunta non solo perchè la data della era antecedente all’assunzione del P.L., e dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore P.L..

E’ stata decisiva la verifica della documentazione in possesso della Società erogatrice della formazione e la conseguente verifica in sede giudiziaria dei corsi realmente erogati dalla stessa e, soprattutto, dei relativi destinatari.

In questo contesto, anche la deposizione resa dal P.L., infine, era risultata falsa, avendo egli fornito una versione assolutamente inverosimile sull’attività di formazione e piena di contraddizioni.

 

Sulla base di tutti questi elementi, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro A. il quale, tra le varie omissioni determinanti ai fini dell’infortunio, non aveva adottato ìle misure necessarie affinché il P.L., addetto alle manovre di sollevamento con la gru, avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone.