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E’ opportuno precisare che all’interno di ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni della stessa, tutti devono contribuire attivamente alla sicurezza.

Ognuno ha un ruolo e degli obblighi ben definiti, come riportato all’interno del D. Lgs. 81/2008.

Qual è il soggetto su cui ricadono le maggiori responsabilità?

L’art. 2 comma 1 lett. b) definisce il Datore di Lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, è responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute in azienda.

E’ proprio lui che si occupa dell’organizzazione dei processi lavorativi, attribuisce responsabilità specifiche ai lavoratori, definisce le competenze di ognuno. L’organizzazione e la gestione della sicurezza, effettuata sempre dal Datore di Lavoro, ha come obiettivi ridurre i rischi ed evitare gli infortuni, in modo da non pregiudicare la salute dei lavoratori.

Pur avendo la possibilità di affidare ad altri mansioni specifiche, la responsabilità sarà sempre del datore di lavoro, in quanto indelegabile ed essendo l’unico responsabile della salute e sicurezza in azienda.

Quali sono gli obblighi non delegabili?

L’art 17 elenca gli Obblighi del Datore di lavoro non delegabili precisando che “Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

  1. Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 28);
  2. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).”

 

Nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • Art. 17, comma 1, lett. a):
    • ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, comma 3]
    • ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]
  • Art. 17, comma 1, lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, comma 1 lett. b)]