La valutazione del rischio: quando e perché farla?
Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Inoltre le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. Per consentire al fabbricante di soddisfare questi requisiti, è necessaria una valutazione sistematica della macchina durante il ciclo di vita prevedibile della stessa il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che siano effettuate una valutazione e una riduzione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione e della riduzione dei rischi.
Il momento migliore per la valutazione e la riduzione del rischio è la fase di progettazione della macchina, ossia dopo averne ideato il funzionamento. In questa fase, la struttura della macchina è definita ed è ancora possibile integrare a basso costo nella progettazione le misure di protezione necessarie.
Invece è opportuno rimandare la valutazione e la riduzione del rischio nei seguenti casi:
- in caso di macchine prodotte in serie, dopo aver acquisito una certa esperienza con le prime macchine
- dopo un infortunio o un guasto
- in caso di modifiche apportate alla macchina
- in caso di modifica all’uso previsto.
La preparazione della valutazione
Importante è pensare agli aspetti organizzativi, in generale la valutazione e la riduzione del rischio vengono eseguite in modo più accurato ed efficace in gruppo piuttosto che da soli. Ed è dunque importante nominare un responsabile del gruppo, gruppo che a sua volta deve essere costituito da persone qualificate e competenti nei seguenti ambiti:
- progettazione e funzionamento della macchina
- norme e disposizioni pertinenti per la macchina
- esperienza pratica nell’uso della macchina: installazione, funzionamento, manutenzione, ecc.
- infortuni e danni alla salute correlati al tipo di macchina
- comprensione per i fattori umani (interazione tra persona e macchina, aspetti legati allo stress, aspetti di natura ergonomica, ecc.)
Inoltre per la valutazione e la riduzione del rischio, è necessario disporre di varie informazioni. Ad esempio dei dati relativi alla descrizione della macchina:
- Disegni costruttivi (progettazione di funzionamento), schemi (impianto elettrico, pneumatico, idraulico, ecc.)
- Fonti di energia e relativa alimentazione
- Descrizione delle fasi dell’intero ciclo di vita della macchina
- Caratteristiche degli utilizzatori
- Altre informazioni sulla macchina” (come riportato nel capitolo 8.1 del documento).
- E “la documentazione tecnica di macchine simili può essere fonte di informazione per la valutazione e la riduzione del rischio.
A seconda del tipo di macchina e dei materiali impiegati, bisogna poi determinare le disposizioni applicabili e occorre verificare se la macchina rientra nel campo di applicazione di eventuali disposizioni.
Se la macchina rientra nel campo di applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE bisogna verificare se vanno rispettati anche i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute contenuti nei capitoli da 2 a 6 dell’allegato I della Direttiva macchine per determinate categorie di macchine o pericoli specifici. Successivamente, occorre individuare le norme che concretizzano i requisiti delle disposizioni applicabili alla macchina. I titoli di queste norme sono elencati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per prima cosa bisogna verificare se esista una norma di tipo C per la macchina da costruire (le norme di tipo C contengono specifiche per una particolare categoria di macchine). In caso contrario, nell’ambito della procedura di riduzione del rischio, si devono selezionare le misure di protezione conformi alla norma EN ISO 12100. Una volta definite le misure di protezione, si applicano le norme di tipo B pertinenti a tali misure di protezione.
Bisogna tuttavia tenere presente che le norme non sono vincolanti, ma forniscono comunque indicazioni sullo stato della tecnica ovvero sulle possibilità tecniche attualmente disponibili di cui tenere conto durante la progettazione della macchina.
Fonte: puntosicuro.it