Per legge, l’etichetta alimentare è definita come “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni e dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figura direttamente sull’imballaggio o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti di trasporto”.
Il requisito principale dell’etichetta alimentare è quello di INFORMARE il consumatore sulle reali caratteristiche del prodotto, al fine di orientarne al meglio la scelta commerciale. Ciò prevede, quantomeno, una totale chiarezza e il divieto verso qualunque tipo di illusione qualitativa e nutrizionale.
I requisiti da garantire tramite l’etichetta alimentare sono:
Chiarezza
Leggibilità (tipografia e dimensioni) e Facilità di lettura (grafica)
Indelebilità
Secondo questi criteri, il produttore è tenuto a citare con attenzione soprattutto le seguenti specifiche:
Marca
Denominazione
Peso sgocciolato (privo delle porzioni non eduli come, ad esempio, il liquido di governo)
Quantità netta (priva di tara)
Le stesse etichette per tutti gli alimenti? Oppure no?
Il 25 ottobre 2011, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri hanno adottato il Reg. UE 1169/2011, con il quale vengono abrogate le direttive 2000/13/CE e 90/496/CE, proponendo alcune variazioni al fine di appianare le divergenze presenti tra i vari paesi membri.
Tali discrepanze (logica conseguenza di specifici interessi industriali, agricoli ecc.) interferivano col libero scambio delle merci, poiché regolamentato da: tracciabilità in condizioni di emergenza sanitaria e tutela della salute dei consumatori.
Tale Regolamento, pubblicato in GUE il 22.11.2011, diverrà operativo dal 13 dicembre 2014 (eccetto l’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale che avverrà dal dicembre 2016) e interessa ESCLUSIVAMENTE i prodotti pre-confezionati o pre-imballati; nel caso in cui il prodotto venga proposto senza confezione o venga pre-imballato sul punto vendita, le indicazioni da apporre obbligatoriamente sono a discrezione dello Stato membro (art. 44).
Il campo di applicazione delle etichette è rappresentato dai prodotti alimentari stessi, che possono essere venduti nelle seguenti forme:
Sfusi: senza alcuna confezione (frutta, ortaggi, gastronomia ecc.); le indicazioni vanno affisse sul recipiente di vendita: denominazione, elenco ingredienti, eventuali allergeni e, se previste, data di scadenza e modalità di conservazione
Preincartati: confezionati sul luogo di vendita al momento o poco prima dell’acquisto (pane, carne fresca, formaggi, salumi ecc.). Devono presentare obbligatoriamente qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze ancora presente nel prodotto.
Preconfezionati: venduti in confezioni già applicate dal produttore e in cui l’alimento rimane fino al momento del consumo senza subire alterazioni. Sono quelli più diffusi e anche i più soggetti a restrizioni normative.