La responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore investito da un treno mentre stava operando un controllo, prima dell’orario fissato per l’intervento, sugli scambi ferroviari che, dopo l’interruzione della circolazione dei treni, sarebbero dovuti servire per far passare carrelli e motoscale di una ditta da un binario all’altro per operazioni di sostituzione dei cavi della linea elettrica.

Secondo la Corte territoriale, l’inopinata decisione del lavoratore di intervenire prima del tempo, in assenza di prassi in tal senso e in violazione di una precisa indicazione datoriale rispetto all’orario di svolgimento dell’intervento sugli scambi, costituiva comportamento del tutto atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo, sicché esso, ponendosi come causa esclusiva dell’evento, spezzava il nesso tra attività lavorativa e danno.

La Cassazione ha accolto il ricorso contrario a quella decisione proposto degli eredi del lavoratore deceduto affermando i seguenti principi:

che “in effetti, secondo un consolidato ed univoco orientamento interpretativo, il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela (Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656), dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’ art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori;

che unico limite a quanto sopra è quello del comportamento del lavoratore – c.d. rischio elettivo – che ponga in essere una “condotta personalissima (…) avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642; Cass. 24 settembre 2010, n. 20221);

che la Corte d’Appello, limitandosi ad evidenziare la pur grave anomalia della condotta del lavoratore (per essersi indotto ad un intervento anticipato rispetto all’orario stabilito con ordine di servizio) per concludere che ciò solo avrebbe realizzato una situazione del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo, non ha adeguatamente considerato tali principi; che, infatti, la Corte territoriale, per quanto abbia motivatamente tratto dall’Istruttoria testimoniale il dato in merito alla sussistenza di un ordine di servizio contenente la fissazione di un preciso orario di intervento e quello in merito all’assenza di prassi di interventi anticipati rispetto all’interruzione della circolazione (se non sul presupposto, in questo caso non sussistente, di una previa organizzazione in tal senso), ha poi affermato l’esistenza del rischio elettivo pur a fronte di una lavorazione pacificamente attuata sui binari e dunque almeno in apparenza attinente al lavoro, senza neppure che fosse evidenziata la ricorrenza di un qualche motivo personale del lavoratore, rispetto alla anticipazione temporale da cui è derivato il sinistro, tale da poter in ipotesi interrompere il nesso causale tra prestazione lavorativa e verificarsi del danno; che, inoltre, la Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che la consegna ampiamente anticipata delle chiavi necessarie all’operazione sul deviatoio, pacificamente emersa, rispetto all’orario di interruzione della circolazione, se anche non possa intendersi (come riterrebbero i ricorrenti) quale autorizzazione ad un intervento prima del tempo, milita in senso contrario rispetto all’adozione di cautele preventive di salvaguardia, della cui dimostrazione è onerato, come detto, il datore di lavoro, anche rispetto a comportamenti anticipatori (seppur anomali o colposi) dei lavoratori;

che, pertanto, vi è stata violazione dell’art. 2087 c.c., sia per quanto riguarda l’individuazione dei presupposti del c.d. rischio elettivo, sia per quanto riguarda l’adozione delle misure di salvaguardia imposte dalla norma, restandone congiuntamente violato, come denunciato dai ricorrenti, anche l’art. 2697 c.c., stanti gli oneri probatori in proposito posti a carico del datore di lavoro; che, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi per come accolti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, riesamini le circostanze di causa alla luce dei principi di diritto come sopra delineati”.