Durante il lavoro, il capo squadra di una società, con qualifica di preposto per la sicurezza, non era riuscito a reggere la fiancata di uno dei moduli metallici del peso di circa 3,5 quintali che, assemblati, avrebbero dovuto sormontare una dorsale metallica sopraelevata per la distribuzione esterna dell’acqua riscaldata, finendo per essere colpito dalla stessa e riportando lesioni dalle quali era derivata, a distanza di circa due mesi, la morte.

In primo grado, il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile di un addebito colposo commissivo. In particolare, gli veniva contestato di aver dato l’ordine di spostare la gru in una differente zona del cantiere all’interno della stessa area di lavoro, privando i lavoratori coordinati dalla vittima dell’unico strumento idoneo a quella operazione. Inoltre, veniva addebitata al datore di lavoro l’omessa formazione e informazione del capo squadra circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, concedeva le attenuanti generiche, escludeva alcuni addebiti colposi e rideterminava la pena per il reato di omicidio.

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Ricorreva, così, in Cassazione la difesa del datore di lavoro e rappresentante legale, formulando due motivi di opposizione: il primo, basato sul fatto che la Corte territoriale riconosceva che il lavoratore deceduto aveva disatteso le previsioni del POS in ordine alla idoneità della sola gru a eseguire la lavorazione, tuttavia, addebitando al datore di lavoro di non avere formato il lavoratore e non averne scoraggiato l’utilizzo di un diverso mezzo, inadatto allo scopo; il secondo motivo, invece, afferiva alla violazione di legge in ordine alla valutazione del comportamento esorbitante, eccentrico e eccezionale del lavoratore, che la difesa ha ritenuto tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta addebitata e l’evento.

La Sezione IV della Suprema Corte, con sentenza n. 39489 del 22/09/2022, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, afferma che il datore di lavoro risponde dell’infortunio (nella specie, mortale) occorso al preposto per violazione del profilo di colpa specifica previsto dall’art. 37, D. Lgs. n. 81/08, atteso che per come formulata la norma, consente di affermare che il preposto deve ricevere una formazione non limitata all’impiego dello strumento di lavoro indicato nel POS, quale strumento adeguato allo svolgimento delle lavorazioni, ma deve essere anche indirizzata alla conoscenza dei fattori di rischio connessi alla lavorazione assegnatagli ed essere estesa anche alle ragioni per le quali lo strumento di lavoro affidato è l’unico e corretto mezzo da utilizzarsi, insostituibile per la sua esecuzione.

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