
Il 25 Ottobre 2018 con la circolare n.40 l’Inail ha disposto la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale. I settori di riferimento sono: industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Il D. Lgs. 38/2000 dispone agli artt. 11 e 13 che la retribuzione inerente alla liquidazione di quanto disposto per i lavoratori vittime di infortuni o che abbiano contratto malattie professionali è rivalutata ogni anno in base alla variazione degli indici Istat.
La variazione dell’indice dei prezzi al consumo ha subito nell’anno in corso una variazione di 1,10 punti percentuali.
La circolare n.40 fornisce le indicazioni per procedere alla liquidazione delle prestazioni e gli indirizzi operativi necessari per consentire alle strutture territoriali di erogare le prestazioni.
Quali sono le misure di retribuzione di ogni settore?
Nel momento in cui avviene la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente si applicano le seguenti misure:
- Settore industriale e marittimo: retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è di € 77,97, per un minimo di € 16.373,70 ed un massimo di € 30.408,30. I massimali per il settore marittimo risultano più alti per i Comandanti e capi macchinisti (€ 43.787,95), per i primi ufficiali di coperta e di macchina (€ 37.098,13) e per gli altri ufficiali (€ 33.753,21).
- Settore agricolo: la retribuzione convenzionale annua è fissata ad € 24.709,80 per i lavoratori a tempo determinato. per quanto riguarda, invece, i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi si applicano le misure del settore industriale.
- Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi: le misure variano leggermente in base all’anno in cui l’evento si è verificato, l’importo varia tra € 26.519 e € 27.219. I medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X delle sostanze radioattive avranno una retribuzione annua di € 60.717,90.
Cosa spetta ai superstiti in caso di morte?
In caso di morte del soggetto i superstiti hanno diritto ad un assegno una tantum di € 2.160,00, nel caso di vittime appartenenti al settore industriale e agricolo.
Nel caso di medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, invece, l’importo dell’assegno viene riproporzionato sul totale precedentemente indicato nel seguente modo:
- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli;
- un sesto negli altri casi.