La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza) al fine di garantire un’efficace prevenzione del rischio elettrico. Sebbene l’obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l’odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l’identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla “pertinente normativa tecnica” (le fonti principali sono le norme CEI 11-27 EDIZIONE V del 2021 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).
APPROFONDIMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
– i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
– tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.
LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COME PRE-REQUISITO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte”. La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori inaccettabile.
Per garantire la conformità degli impianti elettrici il datore di lavoro dovrà:
- Accertarsi che l’impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che l’impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
- Accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);
- Assoggettare l’impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
- Assoggettare l’impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore), al fine di garantire la prevenzione del rischio elettrico.
In base alle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte, ed in particolare sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (includendo in questa definizione anche le macchine) ed impianti elettrici, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI”
È importante sottolineare che la nuova norma CEI 11-27 (V Edizione 2021) introduce nuove figure professionali: la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). Queste nuove figure sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società strutturate organizzativamente (ad es. medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. L’URI, se coincide con il Responsabile dell’Impianto per i lavori (RI), deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) mentre l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) che coincide con il Preposto alla conduzione del lavoro (PL).
Il Datore di Lavoro dovrà quindi non solo valutare i rischi, ed in particolare il Rischio Elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.81/2008, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, con evidenti compiti organizzativi e di supervisione nell’esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alle nuove norme CEI 11-27:2021 e CEI EN 50110-1:2014.
Area Tecnica Meleam