In molti casi il rischio biologico è sottovalutato o sovrastimato, questo a causa di una conoscenza non approfondita del rischio biologico e dei rischi ad esso connessi.
Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 definisce L’Esposizione ad Agenti Biologici.
Cosa si intende per agente biologico?
L’Agente Biologico è un “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”, rientrano pertanto in tale definizione batteri, virus, funghi e tossine.
Di fondamentale importanza sono anche le definizioni di Microrganismo, qualsiasi entità microbiologica cellulare o no in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico, e di Coltura Cellulare, il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Come sono classificati gli agenti biologici?
Gli agenti biologici si classificano in base al grado di infezione:
- Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, bassa probabilità di propagazione nella comunità, rischi evitabili adottando efficaci misure profilattiche e terapeutiche;
- Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, l’agente biologico può propagarsi nella comunità, sono solitamente disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Gruppo 4: agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani, costituisce un rischio serio per i lavoratori e si propaga facilmente, non sono solitamente disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
In caso di dubbio riguardo l’appartenenza degli agenti ad uno specifico gruppo, lo si attribuisce al gruppo di rischio più elevato. L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 è presente nell’allegato XLVI del D. Lgs.81/2008.
E’ chiaro dunque che il rischio biologico deve essere valutato in base alla pericolosità intrinseca del microrganismo eventualmente presente e all’eventuale facilità di trasmissione ai lavoratori.
Quali sono le aziende a rischio biologico?
Le aziende principalmente esposte al rischio biologico sono essenzialmente di due tipi:
- Aziende che utilizzano per lo svolgimento delle proprie attività organismi biologici, nello specifico:
- ALIMENTARE, produzione per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri,…) e produzione di microrganismi selezionati, laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca patogeni, pirogeni etc.);
- CHIMICO, produzione per biotrasformazione di composti vari;
- ENERGIA, produzione per biotrasformazione di vettori energetici (etanolo, metanolo, metano,…);
- MINIERE, recupero metalli (microorganismi concentratori);
- AGRICOLTURA, fertilizzazione colture (azoto-fissatori), sviluppo nuove sementi, uso di antiparassitari microbici (batteri, funghi o virus);
- UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA, ricerca e sperimentazione nuovi materiali e processi, laboratori di microbiologia;
- SANITA’ ZOOTECNIA E VETERINARIA, ricerca e sperimentazione di nuovi mezzi diagnostici, farmaci contenenti agenti biologici, laboratori di microbiologia, studi su animali da laboratorio;
- INDUSTRIA DELLE BIOTECNOLOGIE, produzione di microrganismi selezionati;
- FARMACEUTICA, ricerca e produzione farmaci, ricerca e produzione vaccini, ricerca e produzione kit diagnostici, prove biologiche in vivo o in vitro.
- Aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici ma che potrebbero entrare in contatto con qualcuno di essi, nello specifico:
- INDUSTRIA ALIMENTARE, particolarmente nella macellazione delle carni (contatto con sangue e tessuti di animali morti, potenzialità di infezione) nella pescicoltura;
- AGRICOLTURA, particolarmente nell’allevamento di animali, nella zootecnia, nelle attività forestali;
- SERVIZI VETERINARI;
- INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DI DERIVATI ANIMALI (cuoio, pelle, lana, etc.);
- AMBIENTE, trattamento, raccolta e smaltimento rifiuti;
- SERVIZI SANITARI (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza);
- LABORATORI DIAGNOSTICI (esclusi quelli di microbiologia);
- SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI;
- SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE;
- IMPIANTI INDUSTRIALI DI STERILIZZAZIONE, DISINFEZIONE E LAVAGGIO MATERIALI POTENZIALMENTE INFETTI;
- IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO;
- MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI;
- LABORATORI DI ISTITUTI SCOLASTICI (agrari, ecc)
E’, comunque, necessario considerare che la trasmissione di un agente biologico avviene per via indiretta, veicolata cioè da un individuo malato o portatore ad un individuo sano, i luoghi più a rischio sono dunque quelli affollati, che dovrebbero essere sempre sottoposti ad adeguata sorveglianza.
Quali misure di prevenzione e protezione si devono applicare?
Una volta valutato il rischio le misure da applicare sono le seguenti:
- Misure igieniche: il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori servizi sanitari adeguati, indumenti protettivi e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- Misure specifiche di prevenzione e protezione: sono precisate in base alla classificazione dell’agente biologico all’interno degli allegati XLII e XLVII del D. Lgs. 81/2008, in caso di rischio potenziale il datore di lavoro dovrà valutare caso per caso le misure da adottare per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;
- Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie: deve essere valutata con attenzione la presenza di agenti biologici nell’organismo e nei campioni residui;
- Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari: dovranno essere garantiti gli standard minimi indicati nell’allegato XLVII D.Lgs 81/08, che comprende indicazioni su porte ed infissi, aerazione, cappe, divisione degli spazi;
- Misure di emergenza: in caso di dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4 i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, possono accedere solo coloro che sono stati addestrati ad intervenire in caso di incidenti utilizzando appositi mezzi di protezione. Il datore di lavoro dovrà informare l’organo di vigilanza competente, i lavoratori, il RLS dell’evento e delle cause, oltre che delle misure da adottare per risolvere il problema;
- Informazione e formazione: i lavoratori devono essere adeguatamenti formati riguardo ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, in particolare rischi per la salute, ma anche su precauzioni, misure igieniche, uso di DPI, procedure da seguire per la manipolazione, modalità di prevenzione degli infortuni e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.Tale formazione deve avvenire al massimo ogni 5 anni;
- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): devono essere utilizzati se non è possibile prevenire l’esposizione, in aggiunta alle misure controllo.
Fondamentale nelle aziende a rischio biologico è la sorveglianza sanitaria, il medico competente ha un ruolo chiave in quanto collabora nelle attività di prevenzione e deve valutare un’eventuale somministrazione di vaccini. In caso di contaminazione accidentale durante l’utilizzo di agenti di classe 3 e 4 deve, inoltre, compilare un registro degli esposti (istituito dal datore di lavoro) e documentare tutto. I lavoratori devono sottoporsi obbligatoriamente alle visite di sorveglianza sanitaria, in caso contrario non potranno essere autorizzati allo svolgimento della propria mansione in quanto non in possesso dell’idoneità.