
Accade spesso che ci si ponga il quesito su quali siano le categorie di lavoratori che vengono tutelate dalla legge, soprattutto nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
A tal proposito prendiamo in considerazione il seguente articolo.
DEFINIZIONE DELL’ ART. 2, DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2008.
1 Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”
Il lavoratore è quella persona che, indipendentemente dal contratto, svolge un lavoro pubblico o privato, anche solo per apprendere una professione.
Il primo punto è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (pensiamo agli stagisti o ai tirocinanti) quanto l’operare con la propria attività lavorativa.
Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l’esistenza di un rapporto ordinativo tra il datore di lavoro e il lavoratore che definisce cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali responsabilità e compiti la persona deve svolgere la sua attività.
Nell’Art. 2 vengono esplicitamente richiamate alcune figure particolari proprio per non far sorgere sorgere problemi interpretativi e garantire la massima chiarezza possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
- i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- gli associati in partecipazione;
- i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento (quindi anche stage, percorsi di alternanza studio-lavoro);
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l’allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione)
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- infine i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero gli addetti ai c.d. “lavori socialmente utili” o LSU.
Vengono esclusi da questa definizione solo quei lavoratori che non sono espressamente nominati dall’art. 2 , comma 1,ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf e domestici in genere, ecc.).
E’ importante, In conclusione, precisare che: l’art. 2 è una norma obbligatoria per tutti, le violazioni riguardano il codice penale e che in caso di infortunio o morte, senza questi adempimenti, L’INAIL si rivale sul datore di lavoro.