È stato pubblicato in data 4 marzo 2021, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) 2021/382, che apporta alcune importanti modifiche agli allegati I e II del Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Una delle modifiche più rilevanti che il regolamento presenta, riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la cui presenza è diventata un aspetto importante negli ultimi anni e che ha comportato modifiche sostanziali nell’etichettatura degli alimenti (Reg. UE 1169/2011). Ricordiamo, che attraverso la (C(2017)4864/F1) riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è divenuto obbligo di legge evidenziare all’interno della lista di ingredienti, con un carattere distintivo (grassetto, corsivo o sottolineato) le sostanze che possono provocare allergie. In questa maniera al consumatore sono immediatamente visibili le suddette sostanze.

Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 ha concluso che la percentuale di popolazione che soffre di allergie alimentari si aggira tra il 3% e il 5%. Per quanto l’incidenza del problema non sia preponderante, la sua gravità è alta perché le allergie alimentari possono portare a reazioni, anche di alto impatto, o addirittura al decesso.
Anche per questa ragione, la gestione degli allergeni alimentari è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori prodotti sicuri e idonei e non deve essere affrontata solo durante la filiera produttiva, bensì durante l’intero processo produttivo.

Le modifiche che interessano gli allegati I e II del Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Pertanto, tutti gli operatori del settore alimentare, in maniera trasversale sui diversi livelli, sono i soggetti di tale regolamento.
Le modifiche apportate al regolamento riguardano l’aggiunta del punto 5bis, che si focalizza sulla necessità di distinguere e separare attrezzature, veicoli e contenitori per la lavorazione, il trasporto e l’immagazzinamento di alimenti che provocano allergie rispetto alle attrezzature, ai veicoli e ai contenitori di alimenti che non provocano allergie.

“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n.1169/2011 non devono essere usati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.

Questa modifica, dunque, riguarda anche le aziende di trasporto di alimenti o di commercio all’ingrosso che svolgono anche il trasporto.
Quanto sopracitato rappresenta un punto di partenza per ridurre ulteriormente i fenomeni di contaminazione crociata tra alimenti che contengono allergeni e alimenti che non li contengono, consentendo l’eliminazione della dicitura spesso presente nelle etichette alimentari “può contenere tracce di”, panacea per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ma limitante e poco rassicurante per i soggetti allergici e non, ai quali la dicitura si riferisce, limitando il consumo di molteplici categorie di alimenti non contenenti naturalmente o secondo ricetta l’allergene, ma potenzialmente contaminate.