Cos’è il gas radon

Il gas radon è un gas radioattivo naturale presente sul Pianeta Terra e la sua concentrazione varia di zona in zona. Chimicamente si tratta di un gas nobile, inerte, inodore e incolore. Esso si forma di continuo in alcuni strati rocciosi della crosta terrestre e deriva dal decadimento del Radio 226, isotopo presente nella catena radioattiva dell’Uranio 238. A sua volta anche il gas radon decade, dando vita appunto ad altri elementi radioattivi comunemente detti “figli” del radon.
Il rischio di elevate concentrazioni di gas radon è presente soprattutto in zone in corrispondenza di faglie o fratture geologiche, in quanto esse emerge più facilmente dagli strati profondi. Alte concentrazioni si misurano anche in presenza di rocce granitiche contenti grandi quantità di Uranio e in materiali derivanti dalle rocce vulcaniche, quali pozzolana, tufi e altri prodotti affini.

Quali sono i rischi per la salute?

Attualmente si ritiene che il Gas Radon sia la seconda causa di tumore polmonare in Italia. Questo gas inoltre è considerato uno dei contaminanti radioattivi più pericolosi a livello mondiale, in quanto è statisticamente provato che la sua esposizione provoca un aumento esponenziale del rischio di contrarre per l’appunto il cancro ai polmoni.
La pericolosità del radon è dovuta al fatto che i suoi prodotti di decadimento, essendo carichi elettricamente, si legano al particolato sospeso nell’aria e quindi riescono facilmente ad entrare nelle vie respiratorie attaccandosi alla superficie dei tessuti polmonari. In questo modo queste particelle proseguono il decadimento all’interno del nostro organismo e provocano ingenti danni al Dna delle cellule.

Vuoi sapere se per la tua attività è obbligatorio il monitoraggio del gas radon?

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Normativa sul radon in Italia

A livello europeo esistono varie direttive e raccomandazioni in materia di Gas radon, tra cui per esempio la direttiva 2013/29/Euratom che nello specifico determina varie norme di prevenzione che i datori di lavoro devono adottare per prevenire i rischi legati alle radiazioni ionizzanti. Proprio attuando questa direttiva il Governo Italiano ha deliberato il Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 entrato poi in vigore dal 27 Agosto 2020 che prevede anche l’adozione di un Piano nazionale d’azione per il radon.

Obblighi per i datori di lavoro sul gas radon
Questo decreto legislativo individua alcune tipologie di luoghi di lavoro per i quali il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il monitoraggio del gas radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività ed in particolare si tratta di:

  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro semisotteranei;
  • luoghi di lavoro a piano terra;

In questi ambienti il datore di lavoro è obbligato ad effettuare le misurazioni ogni qual volta vengono effettuati lavori di restauro, manutenzione o manutenzione straordinaria.
Viene stabilito anche un limite massimo di concentrazione di gas radon fissato a 300 Bq/m³ oltre il quale il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure correttive al fine di ridurre la concentrazione negli ambienti della propria azienda. In questo caso inoltre queste misure devono essere mantenute nel tempo e il monitoraggio deve essere effettuato ogni 4 anni. Se la concentrazione è nel limite stabilito le misurazioni devono essere ripetute ogni 8 anni.
L’art. 18 introduce anche l’obbligo di comunicare e trasmettere i risultati del monitoraggio alla banca dati nazionale.
Ogni datore di lavoro è comunque tenuto ad attenersi alle singole Leggi Regionali presenti appunto nella propria Regione. A tal proposito alcune regioni avevano già promulgato delle leggi in materia di prevenzione dai rischi legati ad elevate concentrazioni di gas radon ed è per esempio il caso della Legge regionale n. 30 del 03/11/2016 della Regione Puglia.

Gas radon rischi per la salute

Come si misura la concentrazione di radon

Il metodo più utilizzato per la misurazione di concentrazione di gas radon è il monitoraggio passivo. Esso prevede l’installazione di particolari rilevatori denominati dosimetri ogni 100 m2. Nel caso di più ambienti divisi tra loro e di misura inferiore ai 100 m2 è prevista comunque una misura in ogni ambiente. Le principali indicazioni in ogni caso sono le seguenti:

  • utilizzo di particolari rilevatori denominati “dosimetri” (CR39);
  • durata del monitoraggio di un anno solare suddiviso in due distinti semestri consecutivi;
  • installazione dei dosimetri ogni 100 m2;
  • evitare di installare i dosimetri in prossimità di fonti di calore, nei luoghi di passaggio o in prossimità di forti correnti d’aria;
  • posizionare i dosimetri ad un’altezza compresa tra 1 e 2 metri.

Pe tutte le ulteriori indicazioni e i vari casi particolari è consigliabile consultare le varie guide tecniche aggiornate con le normative vigenti.

Area Tecnica Meleam

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