Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, è un’autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali è costituita da quattro membri, eletti dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana, che ne individuano due ciascuno.

I compiti del garante

I Compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.
Il Garante della privacy si occupa di:

  • controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
  • collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del Regolamento;
  • esaminare i reclami;
  • (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento:
  • adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
  • formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi;
  • partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
  • predisporre una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
  • partecipare alle attività dell’Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
  • curare l’informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
  • tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
  • coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

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In caso di violazioni dei dati personali, come ci si rivolge al Garante della privacy?

Il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica dell‘Autorità.
Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.
Il reclamante potrà far pervenire l’atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante o mediante l’inoltro di una Pec o una raccomandata a/r.

L’ambito dei poteri delle autorità sul GDPR

Si tratta, in particolare, della definizione dell’ambito dei poteri conferiti alle autorità e che si sostanziano in un costante controllo sull’operato e sulle attività poste in essere dal titolare e/o dal responsabile del trattamento. Detto controllo non si esaurisce in una mera verifica delle attività, né tantomeno è circoscrivibile in azioni poste in essere in un arco temporale definito, operando, l’autorità, in un ininterrotto e continuo rapporto di affiancamento, controllo e scambio di informazioni senza soluzione di continuità.
I compiti delle autorità, sul proprio territorio, sono indicati dall’art. 57 del Regolamento; vengono conferiti poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi, nonché il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie.
Ad introdurre la facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie con il GDPR è, invece, l’art. 83 che prevede sanzioni amministrative che possono giungere, in determinati casi, fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato totale mondiale annuo dell’esercizio precedente.

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