La Cassazione Penale, Sez. , numero15035 si è pronunciata su un caso relativo al certificato di prevenzione incendi; in particolare, “il dirigente amministrativo dell’Ufficio Commercio del Comune di B., veniva ritenuto responsabile dei reati di falso per soppressione e falso in atto pubblico; D.G. e D.F., proprietari di due stabilimenti balneari […], venivano ritenuti responsabili, in concorso con il geometra V.D., del reato di falso in certificato ex art.481 c.p.”.
Secondo l’accusa, il dirigente amministrativo S. “aveva soppresso due provvedimenti da lui stesso emessi, con cui intimava ai D. di produrre entro tre giorni il certificato di prevenzione incendi per due locali da loro gestiti, contestualmente disponendo l’immediata sospensione dell’efficacia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per lo svolgimento in quei locali di trattenimenti danzanti.”
Egli – si legge nella sentenza – “aveva poi sostituito detti atti con due provvedimenti, ai quali aveva attribuito lo stesso numero di protocollo dei documenti soppressi, con cui non veniva più disposta la sospensione della validità delle autorizzazioni, ma si chiedeva ai D. solo la produzione di “ogni altra documentazione attestante il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi”.”
A D.G. e D.F., era contestato di aver istigato e corrotto il geometra V.D. a certificare che negli stabilimenti balneari…, ove i locali da destinare ad intrattenimenti danzanti erano siti, erano state rispettate tutte le prescrizioni in tema di sicurezza ed incolumità pubblica.”