Le informazioni da inserire sulle etichette degli alimenti sono disciplinate dalla normativa europea – Regolamento UE 1169/2011.
Questa normativa si applica a tutti gli operatori del settore e in tutte le fasi della catena alimentare, quando l’alimento è destinato al consumatore finale.
L’Unione Europea con l’emanazione di questa norma ha voluto dare un riferimento univoco a tutti gli Stati membri, armonizzando le diverse normative nazionali presenti in precedenza, e semplificando il quadro normativo.
La semplificazione e l’armonizzazione della normativa portano vantaggi sia alle aziende del settore che al consumatore finale, e facilitano il raggiungimento dei 4 principali obiettivi dell’UE:
- garantire un elevato grado di protezione dei consumatori;
- garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani;
- assicurare il diritto all’informazione sugli alimenti consumati;
- permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore.
Secondo questo Regolamento, le informazioni che devi includere nelle etichette dei tuoi prodotti alimentari sono:
- denominazione dell’alimento
- elenco e quantità degli ingredienti
- indicazione di qualsiasi sostanza che provochi allergie o intolleranze
- quantità netta dell’alimento
- termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
- nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile del prodotto e della sua sicurezza
- paese di origine o luogo di provenienza, quando previsto – come specificato nel prossimo paragrafo
- istruzioni per l’uso, nei casi in cui sono necessarie per un uso adeguato dell’alimento
- titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono un quantitativo di alcol in volume maggiore dell’1,2%
- dichiarazione nutrizionale – come specificato di seguito.
Chiaramente questo che ti abbiamo fornito è un elenco indicativo. Di seguito ti proponiamo un breve video di spiegazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Se vuoi indicazioni più specifiche, all’interno del Regolamento trovi diverse condizioni di utilizzo, eccezioni, e casistiche da valutare caso per caso in relazione alla tipologia di prodotto.
Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati
Queste tipologie di alimenti non rientrano nella definizione di “preimballati” data dal Reg. UE 1169/2011.
Gli alimenti commercializzati sfusi – venduti senza alcuna confezione, come frutta, verdura, o pasticceria – o preincartati – confezionati sul luogo di vendita al momento dell’acquisto, come pane, formaggi, carne e salumi al taglio – sono soggetti a regole di etichettatura meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati o preimballati, descritti precedentemente.
Questo accade perché oltre a garantire l’informazione e la tutela del consumatore, è necessario anche facilitare le operazioni di vendita.
Perciò, le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta per queste due tipologie di prodotti sono quelle disciplinate all’art. 44 del Regolamento – per gli alimenti non preimballati – che prevede la sola dichiarazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
A queste indicazioni di base vanno aggiunte altre informazioni diverse per ogni tipologia di prodotto. Ad esempio la scadenza per le paste fresche, oppure le modalità di conservazione per i prodotti facilmente deperibili.
Infine, ti ricordiamo che anche per questi prodotti il Reg. UE 1169/2011 prevede l’esonero dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale – in base all’Allegato V.
Indicazione del paese di origine in etichetta
A partire dal 1° aprile 2020, si applica il Regolamento di Esecuzione UE 2018/775 che prevede l’indicazione in etichetta del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
In ogni caso, per questioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, il MiSE ha previsto delle misure temporanee di supporto alle imprese. Infatti, è consentito alle aziende lo smaltimento delle scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima della data di applicazione del Regolamento.
Per lo stesso motivo, il Mipaaf ha concesso una proroga di un anno – scadenza spostata al 31 dicembre 2021 – anche per l’indicazione in etichetta dell’origine dei prodotti derivati del pomodoro, del riso, e del grano per le paste di semola di grano duro.
Valori nutrizionali in etichetta
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, nei casi in cui è obbligatoria, deve contenere queste informazioni minime:
- valore energetico, ossia la quantità di calorie dell’alimento
- quantità di proteine, carboidrati, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
Etichettatura a batteria
Anche sulle indicazioni dei valori nutrizionali ci sono delle novità.
Nel 2020 la Commissione Europea ha ricevuto una proposta italiana per un nuovo sistema di etichettatura nutrizionale: il Nutrinform Battery.
Il sistema si basa su un simbolo “a batteria” che indica al consumatore l’apporto nutrizionale per singola porzione dell’alimento in rapporto al fabbisogno giornaliero. Mette in evidenza la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata dall’UE.
Questo sistema non sostituisce l’etichetta nutrizionale classica sul retro del pacco, con tutte le informazioni obbligatorie, ma rappresenta un’integrazione con informazioni aggiuntive.
Da gennaio 2021, data di pubblicazione del Manuale d’uso, i produttori e i distributori del settore alimentare possono utilizzare volontariamente questo sistema.
Trovi altre informazioni di approfondimento sul Nutrinform Battery e sulle normative per l’etichettatura degli alimenti, sul sito del MiSE.
Normativa nazionale sulle sanzioni
Cosa succede se non rispetto le normative europee descritte finora?
Dal punto di vista sanzionatorio, il decreto di riferimento è il D.Lgs. 231/2017, entrato in vigore il 9 maggio 2018.
Nello specifico, il Decreto disciplina le sanzioni previste in violazione del Reg. UE 1169/2011, e prevede multe da 500 a 40 mila euro, come di seguito:
- denominazione dell’alimento o elenco degli ingredienti – da 500 a 16 mila euro
- titolo alcolometrico – da 500 a 4 mila euro
- indicazione del paese di origine o luogo di provenienza – da 500 a 16 mila euro
- quantità degli ingredienti – da mille a 8 mila euro
- indicazione degli allergeni o dichiarazioni nutrizionali – da 2 mila a 16 mila euro
- termine minimo di conservazione, data di scadenza, o data di congelamento – da mille a 40 mila euro.
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