Nell’ambito di un procedimento cautelare con carattere d’urgenza ex art. 700 c.p.c., la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha fermato l’attenzione sull’applicazione delle misure di tutela in materia di salute e sicurezza dei cosiddetti riders, ovvero di coloro che provvedono alle consegne per conto delle piattaforme web di delivery.
In particolare, nel caso di cui trattasi, il periculumin mora, ovvero la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, tale da non poter attendere i tempi di un ordinario procedimento, era rinvenibile per il ricorrente rider nelle garanzie di sicurezza da applicare in favore dei lavoratori, in ragione dell’ondata di calore straordinaria della scorsa estate che ha investito l’intero territorio nazionale. A sostenere la tesi della configurazione del requisito del periculumin mora vi erano soprattutto i vari decessi e collassi di lavoratori per shock termico, la morte di un corriere e lo svenimento di un rider a Milano.
L’attuale emergenza climatica è stata, quindi, al centro della valutazione in relazione ai potenziali gravi ed irreparabili danni per la salute dei lavoratori in generale e del rider ricorrente, nello specifico.
Invero, l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 18 agosto 2022, richiamando anche il Progetto Worklimate per la gestione del rischio caldo, sviluppato nel 2022 dall’INAIL, ha accertato che la società convenuta non ha adottato le predette linee guida, anche e soprattutto nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08. Non solo. Sostenendo che la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza di misure protettive contro i rischi derivanti dall’esposizione a temperature elevate e ondate di calore, nonché in assenza di adeguata informazione e formazione, avrebbe potuto esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili del diritto alla salute, tenuto conto anche della mancata previsione di una riduzione o sospensione dell’attività nelle ore e nelle giornate più calde, il Tribunale di Palermo ha condannato la società convenuta ad effettuare, ex art. 17 e 28 d.lgs 81/08, una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela della incolumità del ricorrente e di prevenzione dei rischi lavorativi ai quali lo stesso era esposto, nonché a fornire al ricorrente adeguata formazione e informazione, ex art. 36 e 37 del d.lgs 81/08, sui rischi correlati all’attività di consegna, implicante sforzi fisici con esposizione prolungata alle ondate di calore e ai raggi solari.