Se a livello di buon senso si potrebbe auspicare doverosa la consegna degli attestati ai lavoratori. Diventa difficile trovare nella normativa, in particolare nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), un obbligo preciso.
L’’art. 37 del Testo Unico indica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma il “ libretto formativo del cittadino” è una delle tante parti del Testo Unico che non sono state realizzate.
Inoltre, qualcuno, per vincolare il datore di lavoro alla consegna dell’attestato, fa riferimento ai diritti del lavoratore riguardo all’accesso ai dati.
Esiste, ad esempio, una presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.
Tuttavia è una presa di posizione che ha ormai quasi vent’anni e si basa su normative abrogate, anche se sono riscontrabili, nella normativa, nazionale ed europea vigente.
In conclusione esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012 “ Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.
Fonte: www.puntosicuro.it