COS’È IL DUVRI?
Il DUVRI, acronimo il cui significato è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Il D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”) indica tale documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”: l’acronimo DUVRI pertanto non è esatto, anche se universalmente utilizzato.
CHI REDIGE IL DUVRI?
Il DUVRI è un documento che deve essere redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, dal Datore di Lavoro Committente. Benché non espressamente indicato nel D. Lgs. 81/08, trattandosi di un documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
QUANDO SERVE?
Il DUVRI deve essere redatto in caso di appalti svolti:
all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Questo documento pertanto viene redatto dal Committente, qualora l’appalto commissionato sia svolto in luoghi sotto la “giuridica” disponibilità dello stesso Committente.
QUANDO NON SERVE?
In caso di appalti di servizi di natura intellettuale in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature o ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.

COME REDIGERE IL DUVRI?
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni su come deve essere redatto il DUVRI, né un modello, né un esempio.
Tuttavia, lo stesso Testo Unico Sicurezza sul Lavoro ha previsto che la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori delle procedure standardizzate per la redazione del DUVRI e dovrebbe anche individuare le tipologie di attività per le quali non vi è obbligo di redazione del DUVRI, in quanto i rischi di interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risultano irrilevanti.
Questa previsione legislativa, che dovrebbe comportare la definizione di un modello, al momento non si è ancora concretizzata.
La forma con cui redigere il DUVRI è quindi libera, demandata totalmente al datore di lavoro committente.
Possiamo però dare alcune indicazioni sui contenuti fondamentali di tale documento per la sicurezza nei lavori in appalto. Vediamoli di seguito:
Il DUVRI deve identificare chiaramente le varie fasi del lavoro e le aziende che le svolgono prevedendone le tempistiche.
Il DUVRI deve identificare e valutare i rischi che esistono sul posto di lavoro: questi rischi sono spesso sconosciuti alle ditte appaltatrici e spesso sfociano in incidenti sul lavoro.
Pertanto, il DUVRI deve identificare e valutare i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte da ciascun appaltatore; pertanto, il DUVRI deve riferire sulle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre il rischio di interferenza, la separazione temporale o spaziale delle attività, e le precauzioni di sicurezza e misure di protezione di tipo collettivo o individuale (DPI).
CHI FIRMA IL DUVRI?
La normativa vigente non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato, né, a differenza di quanto previsto per il DVR, da indicazione in merito alla necessità che il documento abbia data certa. Benché non obbligatoria, l’apposizione della firma sul DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro/lavoratore autonomo che parteciperà all’esecuzione dell’opera o servizio appaltato può essere un mezzo per “testimoniare” che il DUVRI è stato condiviso e recepito da tutti gli attori coinvolti nell’appalto.
Area Tecnica Meleam
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